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Giurisprudenza commentata su Affidamento e buona fede del contribuente |
Richiesta di rimborso e concetto di buona fede
Cass. Civ., sez. trib.
In tema di imposte sui redditi, l'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 autorizza la presentazione dell'istanza di rimborso non solo in caso di errore materiale, ma anche in quello di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, ed opera in maniera indifferenziata in tutte le ipotesi di ripetibilità del versamento indebito.
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In nome dei principi di collaborazione e buona fede è valida l'istanza di rimborso presentata all'ufficio incompetente
Cass. civ., sez. trib.
La presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte ad un organo diverso da quello tenuto a provvedere costituisce atto idoneo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso ed a determinare la formazione del silenzio-rifiuto...
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Rettifica pro contribuente: per le SS.UU. sempre possibile anche in sede contenziosa
Cass. civ., sez. un.
Le Sezioni Uniti della Corte di Cassazione intervengono per dipanare i contrasti giurisprudenziali sorti in merito ai limiti di emenda della dichiarazione fiscale, ed in particolare alla possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa che permetta di correggere errori che gli hanno fatto dichiarare un maggior imponibile rispetto al dovuto.
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La buona fede “salva” la detrazione IVA anche in caso di operazioni con fornitori inesistenti
CGUE, sez. V
In tema di detrazione dell’IVA, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea statuisce che, laddove l’Amministrazione finanziaria contesti l’inesistenza dell’operazione sotto il profilo soggettivo, essa può disconoscere il diritto alla detrazione assolta dal cessionario solo se dimostra, sulla base di elementi certi ed oggettivi, che nonostante la apparente regolarità formale e sostanziale delle operazioni, quest’ultimo era connivente al meccanismo fraudolento.
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L’errore materiale di calcolo può essere rettificato in sede contenziosa
Cass. civ., sez. trib.
In caso di errore materiale di calcolo nella dichiarazione dei redditi che incida sull’ammontare della base imponibile o dell’imposta, nulla osterebbe a provvedere alla rettifica anche in sede contenziosa di impugnazione della relativa cartella, anche se sia già scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.
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