Tu sei qui
- Home ›
- Rubriche ›
- Giurisprudenza commentata
![]() |
Giurisprudenza commentata su Giudizio di appello |
La documentazione depositata in primo grado (sia pure tardivamente) resta valida in appello anche in caso di contumacia della parte
Giudizio di appelloLa contumacia della parte nel successivo giudizio di appello, non preclude la possibilità di utilizzo della documentazione dalla stessa depositata nel giudizio di primo grado, sia pure tardivamente (oltre il termine di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546/1992). È quanto ha disposto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22759 del 12 agosto 2021. Si tratta di una principio giurisprudenziale non di poco conto con la quale gli Ermellini hanno disposto espressamente l’utilizzabilità, nel giudizio di appello, della documentazione depositata nel giudizio primo grado, sia pure oltre il termine perentorio di cui all’art.32 del d.lgs. n. 546/1992. L’inosservanza del termine disposto dall’art. 32 preclude la possibilità di utilizzo dei documenti nel giudizio di prime cure, ma, comunque fa salva la possibilità di utilizzo della documentazione nel successivo grado di giudizio, pur in contumacia della parte che ha formalizzato il deposito.
Leggi dopo |
Appello: il Giudice può decidere soltanto sulle eccezioni già ritualmente dedotte con l'originario ricorso introduttivo
CTR Sicilia, Palermo
Nel Giudizio tributario di appello, il Giudice non può decidere la controversia sulla base di un'eccezione che non sia stata ritualmente dedotta con l'originario ricorso introduttivo. Ed inoltre, non è consentito il mutamento delle deduzioni ovvero l'inserimento di temi di indagine nuovi. Pertanto, va rilevata la inammissibilità delle eventuali eccezioni non in linea con le doglianze proposte con il ricorso introduttivo.
Leggi dopo |
Sulla specificità dei motivi di appello nel processo tributario
Giudizio di appelloNel processo tributario, la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 purché il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci.
Leggi dopo |
L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo. La natura giuridica
Cass. civ., sez. VI
L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo è suscettibile di impugnazione, atteso il suo carattere decisorio e non meramente ordinatorio.
Leggi dopo |
Processo tributario e principio di non contestazione
Cass. civ., sez. trib.
Il principio di non contestazione trova applicazione anche nel processo tributario, senza che assumano rilevanza le peculiarità proprie dello stesso, quali il carattere documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo.
Leggi dopo |
L'operatività del meccanismo devolutivo dell'appello nel processo tributario
Cass. civ., sez. VI
Il divieto di ius novorum in appello, non è applicabile alle mere difese, laddove, queste ultime non introducendo nuovi elementi di indagine, non pregiudicano la dialettica processuale.
Leggi dopo |
La produzione dei documenti in appello nel processo tributario è ammessa ma può incidere sulle spese di lite
Cass. civ., sez. trib.
Nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 consente la produzione in appello di nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado: peraltro, la relativa condotta della parte può rilevare ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, qualora abbia integrato una trasgressione al dovere processuale di lealtà e probità.
Leggi dopo |
Mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata: inammissibile l'appello
CTR Sicilia
È escluso che il mancato deposito, nel termine di gg. 30 dalla spedizione a mezzo posta del ricorso in appello, della ricevuta della spedizione per raccomandata, possa essere “sanato ex post” dall'appellante con la tardiva produzione alla udienza di trattazione del documento mancante. Del pari irrilevante deve essere ritenuto, attese le evidenziate ragioni di ordine pubblico, l'eventuale comportamento processuale della controparte che, costituendosi in giudizio senza formulare eccezione, non potrebbe comunque impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con il ricorso inammissibile.
Leggi dopo |
Produzione "senza limiti" di documenti in appello al vaglio della Consulta
CTR Campania
La CTR Campania ha disposto la sospensione del processo pendente dinanzi alla stessa, rimettendo l'ordinanza e i relativi atti processuali alla Corte Costituzionale affinché quest'ultima chiarisca se sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, secondo comma, D.Lgs. n. 546/1992, sia in sé che in relazione al primo comma della medesima norma, laddove consente la produzione in appello della prova documentale, pur se tale prova era nella disponibilità della parte producente già in primo grado.
Leggi dopo |
Inammissibilità dell’impugnazione per mancata produzione dell'avviso di ricevimento
Cass. civ.
In tema di appello dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale notificato a mezzo del servizio postale, i Giudici della Suprema Corte stabiliscono che laddove l’appellato non si costituisca, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento determina in modo istantaneo ed irretrattabile la inammissibilità dell’impugnazione.
Leggi dopo |