Il contenuto integrale è riservato solo agli utenti abbonati che hanno effettuato la Login.
Non sei ancora abbonato? ABBONATI SUBITO
ABBONATI ONLINE | Preferisci vedere il prodotto insieme a un nostro esperto? |
---|---|
Abbonamento al portale
|
|
Riscossione coattiva |
Il primo atto di riscossione coattiva consiste nel pignoramento dei beni del contribuente inadempiente, cioè sarà privato di ogni diritto su: beni mobili (pignoramento mobiliare); beni immobili (pignoramento immobiliare); crediti vantati verso terzi; stipendio; in funzione dell’importo del proprio debito nei confronti dell’Erario. Nel caso di pignoramento mobiliare, l’art. 62 D.P.R. 602/1973 ha recepito le disposizioni contenute nell’art. 515 c.p.c., in base al quale i beni necessari per l’attività di impresa non possono essere soggetti al pignoramento per un importo superiore ad 1/5 del loro valore, sia che essa venga svolta in forma associata che individuale.
Leggi dopo |