Sommario
Introduzione | Disciplina della TOSAP | Determinazione dell’imposta | Denuncia e versamento della tassa | Giurisprudenza | Cosap | Riferimenti |
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Introduzione | Disciplina della TOSAP | Determinazione dell’imposta | Denuncia e versamento della tassa | Giurisprudenza | Cosap | Riferimenti |
Introduzione
L’ambito normativo entro il quale viene disciplinata la materia, si sostanzia nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, attraverso le quali il Governo ha provveduto alla razionalizzazione ed al riordino del sistema impositivo locale. Il capo II del provvedimento, artt. dal n° 38 al n° 57, disciplina la revisione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, con disposizioni successivamente modificate dal D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566.
La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. Tosap) si applica in via generale in tutti i casi in cui vi sia una occupazione delle aree e degli spazi pubblici, appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province.
La Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è dovuta dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio.
La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
A seconda dell’importanza dell’area sul quale insiste l’occupazione, viene applicata una determinata tassa. A tal fine le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche vengono classificate in categoria dai Comuni.
Disciplina della TOSAP
Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui sopra, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali provinciali che attraversano Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei Comuni medesimi.
Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.
La tassa è dovuta al Comune o alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
Il Comune e la Provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nel quale vengono specificati i criteri di applicazione della tassa, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
Di grande rilevanza, nell’ambito di questa disciplina normativa, la distinzione fra occupazioni permanenti e temporanee, le prime caratterizzate dal requisito della stabilità, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione ed aventi comunque una durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti; le seconde di durata inferiore all’anno.
Determinazione dell’imposta
La Tosap, come detto in premessa, si determina in base alla superficie effettivamente occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all’unità superiore. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
•del 50 per cento sino a 100 mq;
•del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq;
•del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 507/93. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.
Analogamente a quanto previsto per l’imposta di pubblicità i Comuni sono ripartiti in cinque classi, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica. Le classi sono le seguenti:
CLASSE I |
Comuni con oltre 500.000 abitanti |
CLASSE II |
Comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti |
CLASSE III |
Comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti |
CLASSE IV |
Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti |
CLASSE V |
Comuni fino a 10.000 abitanti |
Nota: I Comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe 3.
Come detto in precedenza, la determinazione della tariffa deve avvenire nell’ambito di una soglia minima e di un limite massimo, tenendo conto delle specifiche situazioni esistenti nel territorio.
Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. La tariffa, espressa in euro, per un metro quadrato, è la seguente:
Occupazioni permanenti |
||
|
Minima |
Massima |
Classe 1 |
43,899 |
65,590 |
Classe 2 |
35,119 |
52,679 |
Classe 3 |
27,899 |
41,833 |
Classe 4 |
22,208 |
33,053 |
Classe 5 |
17,560 |
26,339 |
Provincia |
17,560 |
26,399 |
Nota: Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa può essere ridotta fino ad un terzo.
Esempio: Occupazione di 48 mq in un Comune di Classe 3; Tariffa applicabile: € 27,899 al mq; Calcolo della tassa: € 27,899 X 48= € 1.339,152 Tassa da pagare: € 1.339,15 Nota: L’importo finale in euro da corrispondere all’ente locale deve essere debitamente arrotondato al centesimo più vicino, a norma dell’art. 5, del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997. Tale operazione deve essere effettuata tenendo conto del valore del terzo decimale; pertanto, se il terzo decimale è inferiore a 5, l’importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a 5, l’importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso. |
Per le occupazioni temporanee la Tosap è sempre commisurata alla superficie occupata ma deve anche tener conto della durata dell’occupazione. La tariffa si applica secondo le ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere, espresse in euro per metro quadrato:
Occupazioni temporanee |
|||
|
Minima |
Massima |
Limite giornaliero |
Classe 1 |
1,033 |
6,197 |
0,1291 |
Classe 2 |
0,775 |
5,165 |
0,1291 |
Classe 3 |
0,775 |
4,132 |
0,1291 |
Classe 4 |
0,3873 |
3,099 |
0,0775 |
Classe 5 |
0,3873 |
2,066 |
0,0775 |
Provincia |
0,3873 |
2,066 |
0,0775 |
Un regime a parte viene stabilito dalla legge per il sistema di imposizione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti destinati all’esercizio di servizi pubblici, seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'articolo 47.
Un regime speciale è, inoltre, previsto per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, in base ai criteri stabiliti dall’articolo 48.
Il decreto legislativo, inoltre, completa la disciplina della Tosap stabilendo talune esenzioni (art.49) in particolare sono esenti dalla tassa le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del TUIR, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
Denuncia e versamento della tassa
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico il soggetto passivo deve presentare al comune aventi diritto alla tassa apposita denuncia entro trenta giorni dal rilascio della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; e deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell’atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell’area sulla quale si realizza l’occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l’importo complessivamente dovuto.
Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione. L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nelle occupazioni.
Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
Per l’omessa presentazione della denuncia, si applica, oltre al pagamento della tassa, una soprattassa (dal 100% al 200% con un minimo di € 51,65).
Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
La soprattassa prevista per omessa o infedele denuncia è ridotta alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 se il pagamento viene eseguito entro i 60 giorni dalla data di notifica dell’Accertamento.
Giurisprudenza
La Corte di cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 2433 del 9 febbraio 2004, ha ribadito in termini chiaramente, il principio per cui la tassa di occupazione del suolo pubblico deve essere calcolata sulla base della effettiva occupazione che si è realizzata.
Questa interpretazione discende dal testo della legge che prevede esplicitamente il riferimento alla lunghezza delle strade e alla parte effettivamente occupata, prevedendo sempre il calcolo della tassa su base forfettaria.
La Corte di Cassazione ha ribadito che l’Ente locale deve provare l’estensione effettiva della porzione di soprassuolo e di sottosuolo che la società occupa; solo in presenza della prova è richiesto al privato di fornire un’adeguata controprova, pertanto il Comune deve essere in grado di fornire la “prova del fondamento della pretesa fiscale”.
La sentenza testualmente “La tassa di occupazione del suolo pubblico deve essere commisurata non alla lunghezza della strada ma unicamente alla parte della stessa effettivamente occupata. Ne consegue che, quale che sia la lunghezza di un cavo elettrico, di una conduttura o di un impianto, nel calcolo della base imponibile non potranno mai rientrare i tratti stradali non effettivamente occupati. Così pure se la lunghezza del cavo superi la lunghezza della strada sovrastante o sottostante (nel caso in cui siano posati più cavi o condutture parallele, o siano realizzate bretelle di allacciamento laterali), la misura della base imponibile non potrà superare la lunghezza della strada…”
Cosap
Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aveva disposto l’abrogazione, a partire dal 1° gennaio 1999, della Tosap, istituendo contestualmente, un canone basato su una tariffa per l’ applicazione di spazi ed aree pubbliche, denominato “Cosap”.
Successivamente, con legge 23 dicembre 1998, n. 448, tale disposizione veniva abrogata (art. 31, comma 14), con la conseguenza che la Tosap è il regime ordinario di imposizione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Il citato decreto legislativo attribuiva ai Comuni ed alle Province, la facoltà di applicare i seguenti nuovi canoni:
- per l’installazione di mezzi pubblicitari;
- per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), a partire dall’01-01-98, in alternativa alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), che incide sull’occupazione di spazi ed aree che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dell’Ente Pubblico.
Riferimenti
Normativi
Giurisprudenza
Prassi
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