Sommario
Inquadramento | Introduzione | Decorrenza, presupposto e soggetti passivi | Tipologie di immobili soggetti al tributo, esclusioni | Base imponibile e tariffe | Riduzioni di legge | Versamento dell'imposta, regolamento comunale | Riscossione e accertamento della TARI | Scritture contabili, contenzioso | Fac-simile | Riferimenti |
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Inquadramento | Introduzione | Decorrenza, presupposto e soggetti passivi | Tipologie di immobili soggetti al tributo, esclusioni | Base imponibile e tariffe | Riduzioni di legge | Versamento dell'imposta, regolamento comunale | Riscossione e accertamento della TARI | Scritture contabili, contenzioso | Fac-simile | Riferimenti |
Inquadramento
La legge di stabilità 2014 ha modificato il panorama dell’imposta sugli immobili a partire dal primo gennaio 2014.
È stata introdotta l’imposta chiamata IUC (imposta unica comunale) composta a sua volta di altre tre imposte:
- l’IMU – imposta municipale propria
- La Ta.Ri – tassa sui rifiuti
- La Ta.Si. – tassa sui servizi
Il presupposto impositivo previsto dalla legge 147/2013 all’articolo 1 commi 639 e seguenti, prevede che l’imposta è relativa al possesso di immobili, in parte di natura patrimoniale collegato al valore e alla natura dell’immobile, e in parte all’erogazione da parte del Comune di servizi comunali. L’IMU rappresenta quindi la parte patrimoniale, mentre TASI e TARI la quota di imposte finalizzata a coprire i costi dei servizi comunali.
La differente tipologia di tributo fa si che mentre la parte patrimoniale è a carico del possessore dell’immobile il costo dei servizi è addebitato all’utilizzatore per la TARI , mentre la TASI è a carico in parte all’utilizzatore e in parte al possessore dell’immobile.
Le modalità di calcolo e di versamento previste dall’attuale normativa sono state oggetto di una prima revisione del D.L. 16/2014.
Il decreto è stato modificato in sede di conversione relativamente all’aliquota massima applicabile per la TASI e al calendario delle scadenze.
Introduzione
La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha modificato la tassazione sugli immobili introducendo la IUC che altro non è l’insieme di tasse e imposte differenti. Queste gravano sull’immobile sia in quanto valore patrimoniale, sia come oggetto per il quale il contribuente usufruisce di servizi erogati dal comune.
L’attuale quadro impositivo può essere rappresentato in:
IUC |
IMU |
Imposta municipale Unica |
Patrimoniale |
TASI |
Tassa sui Servizi |
Parte patrimoniale Parte servizi |
|
TARI |
Tassa sui Rifiuti |
Imposta sui servizi |
L’imposta IMU è stata ridefinita nel corso del 2013 rispetto alle previsioni della norma originaria, in modo da tener conto di agevolazioni per determinate tipologie di soggetti, quali ad esempio i familiari possessori a titolo gratuito di un immobile, gli anziani o disabili residenti presso centri di ricovero o di riabilitazione, i componenti delle forze armate. L’IMU a regime non sarà di competenza dei possessori delle abitazioni principali o assimilate alle stesse.
Diversa invece l’assoggettabilità o meno delle altre imposte sugli immobili, per le quali è prevista la partecipazione anche da parte dei possessori di immobili adibiti ad abitazioni principali, salvo limitazioni o esclusioni deliberati dai singoli comuni in base alle disposizioni di legge.
La TARI e la TASI erano contenute fino al 31 dicembre 2013 nella TARES nella quale trovavano applicazione sia la tassazione sui rifiuti, sia la tassazione sui servizi generici erogati dai comuni.
La TARI rappresenta quindi la tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Decorrenza, presupposto e soggetti passivi
Le disposizioni relative alla IUC e conseguentemente anche alla TARI si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.
Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualunque titolo di immobili suscettibili di produrre rifiuti. Gli immobili potenzialmente produttori di rifiuti sono anche le aree scoperte, e indipendentemente dall’uso a cui sono adibiti.
Sono assoggettati all’imposta i possessori di aree o locali potenzialmente produttori di rifiuti. Qualora l’area o i locali sono detenuti o posseduti da più di un soggetto, l’obbligazione tributaria è dovuta da tutti i soggetti in solido tra loro.
In presenza di multiproprietà e nei centri commerciali, il soggetto che gestisce le aree comuni (sia i locali che le aree scoperte) è responsabile per il pagamento del tributo per queste stesse aree e per le aree detenute in via esclusiva dai singoli soggetti. Restano, nei confronti di questi ultimi, i rapporti e gli obblighi tributari per le aree ad uso esclusivo.
Tipologie di immobili soggetti al tributo, esclusioni
L’imposta è dovuta per tutte le categorie di immobili, comprese le aree suscettibili di produrre rifiuti.
L’articolo 1 comma 641 della legge 147/2013 prevede che sono esclusi dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree condominiali che non siano occupate o detenute in via esclusiva.
In evidenza: parti condominiali |
L’articolo 1117 del codice civile prevede che sono parti comuni di edificio: |
Qualora la detenzione dei locali o dell’area sia relativa ad un periodo inferiore ai sei mesi, la TARI è dovuta, per il periodo di possesso, solo dal possessore.
Sono inoltre esclusi i locali che producono rifiuti speciali in via continuativa e prevalente i quali sono assoggettati a specifiche modalità di smaltimento purché tale operazione venga dimostrata.
In evidenza: magazzini e aree di stoccaggio produttive di rifiuti speciali escluse dalla TARI |
A seguito di richieste di chiarimento Il MEF ha dovuto specificare la portata dell’articolo 1 comma 649 legge 147/2013. (MEF – Ris. n.2/DF del 09 /12/ 2014 e Nota n. 38997 del 09 / 10 / 2014). Come ribadito dal MEF la disposizione tende ad evitare la tassazione nelle aree in cui non si producono rifiuti legati alla presenza di persone. Inoltre vanno esclusi i locali per i quali è già corrisposto il pagamento del trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali. Tale premessa vincola anche quanto successivamente riportato nella stessa norma per cui, al terzo periodo (… Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione… ), pertanto il Rogolamento del comune non potrà prevedere la tassazione di aree che sono escluse per legge dall’applicazione della TARI. Pertanto la citazione si riferisce solo a ulteriori superficie che potranno essere considerate non tassabili dal Regolamento comunale, mentre rimangono sempre escluse le aree, anche scoperte, che, in via continuativa e prevalente, producono rifiuti speciali per i quali è previsto un onere per lo smaltimento a spese dei relativi produttori, sempre che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Rispondendo alla specifica richiesta il MEF conclude che deve “i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall’intervento regolamentare del comune”. |
Ricordiamo inoltre che il comma 649 era già stato oggetto di modifica da parte dell’art.2 c.1 lett e) del D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge 68/2014.
Il comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013 risulta pertanto essere formulato come di seguito:
649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantita' di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivita' produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |
Base imponibile e tariffe
In via provvisoria, la superficie di calcolo dell’imposta è quella dichiarata o accertata per la precedente tassazione sui rifiuti e corrisponde alla superficie calpestabile. A regime sarà attivata una procedura tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni che provvederà a determinare la superficie assoggettabile al tributo, pari all’80% di quella catastale, in base ai criteri previsti dal D.P.R. 138/1998.
Tali criteri varranno anche ai fini dell’accertamento effettuato dal comune per la determinazione delle superfici assoggettabili a tributo.
Le tariffe sono commisurate all’anno solare. Possono essere determinate alternativamente con le modalità previste dai commi 651 e 652 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014.
Disposizione normativa |
Criterio |
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Copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti rispettando il criterio di equivalenza previsto dall’allegato dello stesso decreto |
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Commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. |
In evidenza: criterio di equivalenza |
SIGMA Tn = (CG + CC)n-1(1 + IP n - X n)+ CK n Dove:
|
Il comma 654 della citata norma prevede una sorta di clausola di salvaguardia per le finanze pubbliche, per cui qualsiasi criterio sia applicato per la determinazione della tariffa, questa deve garantire la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento relativi allo svolgimento del servizio (tra cui anche i costi relativi allo smaltimento in discarica, di cui al D.Lgs. 36/2003).
A decorrere dal 2016, il comune, nella determinazione dei costi del servizio, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard previsti dal D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216, che consistono negli indicatori calcolati in base ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa pubblica in luogo delle valutazioni di origini storiche per la determinazione delle tariffe.
In evidenza: Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’anno 2017 |
Con Risoluzione 1/DF del 29 maggio 2017 il MEF ha sottolineato che, per l’anno 2017, in caso di accertamento negativo sul permanere degli equilibri di bilancio, la facoltà di aumento delle aliquote e delle tariffe attribuita all’ente locale dall’art. 193, co. 3, ultimo periodo, del TUEL possa essere esercitata limitatamente ai tributi espressamente esclusi dal blocco degli aumenti, vale a dire la tassa sui rifiuti (TARI) e il contributo di sbarco. |
Riduzioni di legge
La legge di stabilità 2014 prevede delle riduzioni alla tassazione della TARI effettuate in maniera compensativa, qualora l’ente che deve provvedere alla realizzazione del servizio non provveda o provveda in maniera non corretta o insufficiente.
Altre riduzioni possono essere applicate dai singoli comuni, e iscritte nell’apposito regolamento in relazione alla potenzialità dell’area alla produzione dei rifiuti, in ragione del numero di occupanti e della periodicità dell’uso dei locali.
Disposizione normativa |
Riduzione TARI |
TARI alla misura massima 20% - nei casi in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti sia:
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TARI alla misura massima del 40% - nelle zone non servite dalla raccolta dei rifiuti. |
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Possibilità del comune di applicare con regolamento le riduzioni tariffarie o esenzioni in caso di:
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Ulteriori riduzioni ed esenzioni dovranno essere appositamente autorizzate e compensate con entrate della fiscalità generale del comune.
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Applicazione giornaliera della TARI per le aree pubbliche occupate temporaneamente, per un periodo inferiore ai 183 giorni nell’anno solare. |
In evidenza: soggetti residenti all’estero |
La Risol. 6/DF del Ministero delle Finanze del 26 giugno 2015, ha chiarito i requisiti delle riduzioni spettanti ai residenti all’estero. I chiarimenti erano stati richiesti dagli stessi interessati che avevano riscontrato difformi interpretazioni dai diversi comuni. L’art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con L. 80/2014 prevede che “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”. Inoltre sulle unità immobiliari citate, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. In base a quanto riportato dalla circolare è necessario che il cittadino sia iscritto all’AIRE e non anche che l’immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all’AIRE. Relativamente al requisito pensionistico, la circolare riporta che i cittadini italiani possono percepire:
Risultano invece esclusi dall’agevolazione i cittadini che percepiscono una pensione italiana, ovvero quelli che percepiscono una pensione estera, in convenzione, ma risiedono in un paese differente da quello che la eroga. |
Versamento dell'imposta, regolamento comunale
Versamento dell'imposta
Il versamento della TARI è effettuato almeno in due rate semestrali con le scadenze stabilite da ciascun comune e in modo anche differenziato rispetto alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione che dovrà avvenire entro il 16 giugno di ciascun anno. Il D.L. 16 del 6 marzo 2014 ha modificato la disposizione contenuta al comma 688 dell’articolo 1 della legge 147/2013, differenziando le modalità di pagamento tra TARI e TASI
Ai sensi del comma novellato la TARI può essere pagata effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (versamento unitario con modello F24) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
A differenza della TASI e dell’IMU non è prevista l’autoliquidazione dell’imposta TARI che viene notificata dal comune direttamente al contribuente. Lo stesso dovrà verificare eventuali errori contenuti nella liquidazione dell’imposta e ricorrere al soggetto emittente per le opportune verifiche.
Regolamento comunale
Il comune dovrà provvedere a emanare un regolamento comunale ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. 446/1997. Tale regolamento dovrà essere approvato entro la data dell’approvazione del Bilancio di previsione del comune e dovrà contenere:
- i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività e la potenzialità di produzione dei rifiuti;
- le eventuali riduzioni applicate, le modalità di richiesta e erogazione delle riduzioni e le motivazioni da cui scaturiscono tali riduzioni (es. in base alla capacità contributiva del nucleo familiare, attraverso la presentazione e la valutazione del modello ISEE);
- le scadenze e le rateazioni applicate;
- le modalità di pagamento del tributo.
La nota del 28 febbraio 2014 n. 4033 del MEF ha comunicato la procedura di trasmissione sul “Portale del federalismo fiscale” delle delibere e dei regolamenti relativi alle imposte contenenti la IUC, tra cui anche la TARI. La procedura è attiva dal 3 marzo 2014.
Dovrà essere separatamente indicata l’eventualità in cui il comune abbia adottato la tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell’articolo 1 legge 147/2013.
Riscossione e accertamento della TARI
La TARI viene di norma accertata e riscossa dai comuni. Il comma 690 della norma citata prevede che la tariffa corrispettiva sarà riscossa dal soggetto affidatario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. In tal caso il soggetto affidatario verrà investito della riscossione e dell’accertamento del corrispettivo. Tale eventualità è condizionata, ai sensi del comma 668 all’applicazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti.
Il servizio di accertamento e riscossione della TARI può essere delegato, fino alla scadenza del contratto, ai soggetti che risultavano essere affidatari al 31 dicembre 2013 del servizio di riscossione della tassa sui rifiuti e sui servizi, come previsto dal comma 691 dell'art. 1 legge 147/2013, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n.16.
Scritture contabili, contenzioso
Scritture contabili
Per la TARI non è prevista alcuna indeducibilità o deducibilità limitata di legge. Pertanto permangono le disposizioni relative alla deduzione dei costi previsti dal TUIR che consentono di dedurre dai ricavi i costi inerenti sostenuti.
La deduzione spetta in base al principio di cassa, sia per il reddito professionale che d’impresa ai sensi dell’articolo 99 del TUIR. Permane la generale limitazione al 50% della deduzione nei casi di utilizzo promiscuo dei locali.
Rilevazioni contabili - Pagamento TARI
Bilancio |
Dare |
Data |
Bilancio |
Avere |
Parziali |
Totali |
CE B14 |
Tassa smaltimento rifiuti |
Xx/xx/xxxx |
SP .IV.1 |
Banca cc. |
** |
** |
Contenzioso
Essendo la TARI di nuova istituzione non risultano sentenze emesse. Per i richiami previsti dalla norma saranno compatibili le decisioni relative alle precedenti modalità impositive sulla raccolta dei rifiuti.
Fac-simile
Esempio di modello di riduzione TARI in base alla capacità contributiva del nucleo familiare |
Richiesta di riduzione della TARI – I.S.E.E.
Al comune di ____________
Il sottoscritto ________________________ nato a ______________ (___) il __________ e residente in _____________________ comune di ____________________ (____) cf: _______________________
CHIEDE
La riduzione tariffaria, ai sensi dell’art. __________ , ______ del Regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI), trovandosi nella situazione ivi prevista.
DICHIARA
- che il sottoscritto è intestatario dell’utenza dei rifiuti n. _______ ovvero, (in caso di diverso sottoscrittore)
Luogo e data _______________
In fede ______________________
********************* spazio riservato al comune *********************
|
Riferimenti
Normativi:
D.L. 6 marzo 2014, n.16 convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68
L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
D.lgs. 26 novembre 2010, n. 216
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Prassi:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Risoluzione 26 giugno 2015, n. 6/DF
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Risoluzione 29 maggio 2017, n. 1/DF
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Circolare 28 febbraio 2014, n. 4033
Ministero dell'Ambiente, Circolare 13 febbraio 2014, n. 1
Ministero Economia e Finanze, Risoluzione 09 dicembre 2014, n. 2/DF
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