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Inquadramento | Patto segreto | Nozione e scopo della società occulta | Fallimento della società occulta | Riferimenti |
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Inquadramento | Patto segreto | Nozione e scopo della società occulta | Fallimento della società occulta | Riferimenti |
Inquadramento
Può essere definita come occulta la società costituita con un accordo tra soci destinato a rimanere segreto e quindi non palesato nei rapporti con i terzi. Nei confronti di quest’ultimi l’attività economica si presenta in forma individuale al fine di limitare, il più delle volte, il patrimonio su cui i terzi potranno rivalersi. Il patto societario, al contrario, è pienamente operativo nei rapporti interni, prevedendo i meccanismi decisionali, di ripartizione degli utili e di effettuazione di conferimenti comuni.
L’art. 147 della Legge fallimentare prevede l’estensione del fallimento ai soci occulti di una società palese e ai soci occulti di una società occulta.
Patto segreto
Una società si definisce occulta quando due o più persone decidono di costituire un’iniziativa economica comune attraverso un patto non scritto o destinato a rimanere segreto, impegnandosi a non rivelare all’esterno, nei rapporti con i terzi, la sua esistenza. L’attività di impresa, dunque, si presenta all’esterno come ditta individuale, mentre a tutti gli effetti, nei rapporti interni, essa risulta operativa.
Attraverso una società occulta, pertanto, i soci della stessa limitano la propria responsabilità al solo patrimonio del soggetto che agisce come imprenditore individuale e che pertanto si presenta all’esterno come tale.
In sostanza, nella società occulta i soci partecipano all’attività economica comune al fine di produrre un profitto da ripartire secondo gli accordi risultanti da un patto non conoscibile a terzi, attraverso un capitale comune costituito tramite conferimenti individuali.
Data la segretezza del patto che la contraddistingue, l’esistenza di una società occulta può essere provata attraverso vari strumenti di prova, quali ad esempio quelli testimoniali o tramite presunzioni.
Nozione e scopo della società occulta
Bisogna innanzitutto chiarire che non esiste una definizione per così dire “ufficiale” di società occulta, poiché essa viene formulata dalla dottrina e dalla giurisprudenza (soprattutto in ambito fallimentare) per mezzo dell'analisi dei principi generali in materia di società.
La società occulta è costituita con l'espressa e concorde volontà dei soci di non rivelarne l'esistenza all'esterno; essa può essere una società di fatto ma può anche risultare da un atto scritto tenuto ovviamente segreto dai soci.
Più semplicemente, si definisce società occulta quella che non ha registrato il suo atto costitutivo in Camera di Commercio.
L'attività d'impresa è svolta per conto della società ma senza spenderne il nome.
La società esiste nei rapporti interni tra i soci ma non viene esteriorizzata (nei rapporti esterni si presenta come impresa individuale di uno dei soci o anche di un terzo, che operano spendendo il proprio nome).
Lo scopo è quello di limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al patrimonio (di regola modesto) del solo gestore; di evitare cioè che la società e gli altri soci rispondano delle obbligazioni di impresa e siano esposti al fallimento.
La recente riforma del diritto fallimentare con il nuovo art. 147, 5° comma, dispone che qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile, si applica agli altri soci illimitatamente responsabili la regola del fallimento del socio occulto.
Sono considerati indici probatori di una società occulta, ad esempio:
- il sistematico finanziamento di un imprenditore individuale;
- la partecipazione a trattative di affari con i fornitori;
- il compimento di atti di gestione.
Nel caso di socio occulto di società palese l'attività d'impresa è svolta in nome della società e ad essa è certamente imputabile in tutti i suoi effetti.
Nel caso di società occulta invece l'attività d'impresa non è svolta in nome della società; gli atti di impresa non sono ad essa formalmente imputabili (chi opera nei confronti di terzi agisce in nome proprio, sia pure nell'interesse e per conto di una società di cui è eventualmente socio; a lui sono imputabili gli atti di impresa e i relativi effetti).
Contrariamente alla società di fatto, che si fonda sull'estrinsecazione verso i soggetti terzi dell'esistenza di un vincolo societario tra i soggetti che partecipano in qualità di soci, la società occulta, ossia la società che viene individuata dalla giurisprudenza (soprattutto in sede fallimentare) esiste tra un soggetto che agisce formalmente come imprenditore individuale e altri soggetti, che non appaiono formalmente essere soci.
Fallimento della società occulta
La società occulta non può essere configurata come società di capitali una volta accertata la sua esistenza, ciò in quanto, come noto, l’iscrizione presso il Registro delle Imprese rappresenta per tali tipologie societarie precondizione imprescindibile per l’attribuzione della personalità giuridica, poiché l’iscrizione ha effetti di pubblicità costitutiva. Ne deriva che la società occulta potrà essere ricondotta al genus delle società di persone con esclusione della società semplice che, in virtù delle limitazioni imposte dalle disposizioni civilistiche, non può esercitare attività commerciale.
L’esistenza di una società occulta ha evidenti implicazioni da un punto di vista del diritto fallimentare. Tale figura giuridica, infatti, è stata teorizzata proprio in tale ambito per estendere le ripercussioni del fallimento a coloro che apparentemente non erano legati da alcun legame societario all’imprenditore fallito. Ciò al fine di ampliare le tutele offerte alla massa creditoria ed estendere il patrimonio su cui essi potranno essere soddisfatti tramite la procedura fallimentare.
L’art. 47, comma 4, della Legge Fallimentare prevede che, qualora risulti l’esistenza di soci occulti illimitatamente responsabili, dopo la dichiarazione di fallimento di una società, esso dovrà essere esteso anche a quest’ultimi. Ad esempio, se dopo il fallimento di una società in nome collettivo viene provata l’esistenza di un rapporto societario non palesato nei confronti dei terzi, ma esistente nei rapporti interni, il fallimento potrà essere esteso anche a quest’ultimo (Cass. civ., sez. un., 7 giugno 2002, n. 8257).
L’estensione del fallimento potrà altresì essere pronunciata ai sensi dell’art. 147, comma 5, della Legge fallimentare, qualora dichiarato il fallimento di un imprenditore individuale si accerti l’esistenza di una società a cui ricondurre l’attività d’impresa, il fallimento potrà essere dichiarato in capo ai soci di quest’ultima.
Pertanto, l’art. 147 consente l’estensione del fallimento sia nel caso in cui vi sia una società occulta che nel caso di rapporti societari occulti. Tale estensione potrà essere pronunciata senza alcun limite di tempo. Prima della Riforma del diritto fallimentare del 2006, l’articolo 147 non prevedeva alcun termine per tale estensione ed essendosi la Corte Costituzionale pronunciata ammettendo l’assenza di un termine massimo (Corte Costituzionale, 4 febbraio 2003, n. 36) la riforma del 2006 non ha modificato tale impostazione. L’estensione del fallimento al socio occulto avviene senza alcuna autorizzazione da parte del giudice delegato e prescinde altresì dalla prova dell’insolvenza personale del socio stesso o da un suo coinvolgimento nell’amministrazione della società (Cass. civ., 4 giugno 1992 n. 6852, Cass. civ., 30 gennaio 1995, n. 1106).
Riferimenti
Normativi:
Giurisprudenza:
Tribunale di Arezzo 6 marzo 2012
Corte Costituzionale, 4 febbraio 2003, n. 36
Cass. civ., sez. un., 7 giugno 2002, n. 8257
Tribunale di Sulmona, 12 aprile 2000
Cass. Civ. 17 gennaio 1998, n. 366
Cass. civ., 30 gennaio 1995, n. 1106
Tribunale di Bologna 15 settembre 1993
Cass. civ., 4 giugno 1992 n. 6852
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