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Società semplice (S.s.) | Società in nome collettivo (S.n.c.) | Società in accomandita semplice (S.a.s.) | Le novità del Decreto Semplificazioni | Riferimenti |
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Società semplice (S.s.) | Società in nome collettivo (S.n.c.) | Società in accomandita semplice (S.a.s.) | Le novità del Decreto Semplificazioni | Riferimenti |
Società semplice (S.s.)
Questo tipo societario è regolato dagli articoli 2251 e seguenti del codice civile, non è molto diffuso nella pratica, ma è molto utile perché sulla maggioranza delle sue norme si basano le regole riguardanti società in nome collettivo e società in accomandita semplice.
Il primo elemento che riguarda questo modello è il fatto che non può essere utilizzato per l’esercizio di un’attività commerciale. Ed è per questo che dal 2001 è soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese ma nella sezione speciale.
Numero di soci |
Almeno due |
Adempimenti conseguenti la costituzione |
1) Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese entro 30 gg. 2) Registrazione dell’atto presso l’Ufficio del registro entro 20 gg. 3) Denuncia all’Ufficio imposte dirette 4) Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale |
Capitale sociale |
Non è richiesto un capitale minimo iniziale. Al momento della costituzione i soci effettuano dei conferimenti in denaro, natura o prestazioni d’opera in cui dev’essere indicato il valore e il metodo di valutazione per poter poi così determinare il capitale sociale |
Responsabilità dei soci |
Illimitata e solidale per le obbligazioni della società |
Amministrazione |
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Rapporti con i terzi |
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Scioglimento e liquidazione |
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Utili |
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Tributi |
Imposta sul reddito delle persone fisiche a carico dei soci e IRAP a carico delle società |
Vantaggio rispetto alle altre forme sociali |
Semplicità negli adempimenti e nel funzionamento Possibilità di determinare liberamente al momento della costituzione i vari aspetti del funzionamento della società, assecondando le esigenze dei soci Organi sociali inesistenti o limitati Bilancio non soggetto a pubblicazione |
Svantaggi rispetto alle altre forme sociali |
I soci sono responsabili anche col loro patrimonio per le obbligazioni contratte dalla società La tassazione IRPEF sui redditi dei soci colpisce anche gli utili non distribuiti |
Per quanto riguarda i conferimenti:
Per quanto riguarda l’amministrazione:
In merito ai diritti e agli obblighi:
Società in nome collettivo (S.n.c.)
Questo tipo societario è regolato dagli articoli 2291 e seguenti del codice civile. A differenza della società semplice, può svolgere attività di tipo commerciale e perciò varrà l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese nella sezione ordinaria.
Numero dei soci |
Almeno due. |
Atto costitutivo |
Scrittura privata autenticata o atto notarile. |
Adempimenti conseguenti la costituzione |
Iscrizione nel registro delle imprese. Registrazione dell’atto presso l’Ufficio del registro. Denuncia all’ufficio IVA. Denuncia all’Ufficio Imposte Dirette. Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale. |
Ragione sociale |
Deve contenere obbligatoriamente, oltre al nome o alla sigla della società, anche il nome di almeno un socio. |
Capitale sociale |
Non è richiesto un capitale minimo iniziale. Al momento della costituzione i soci effettuano dei conferimenti in denaro o in natura, di cui deve essere indicato il valore e il modo di valutazione, per poter così determinare il capitale sociale. |
Responsabilità dei soci |
Illimitata e solidale per le obbligazioni della società. |
Assemblea |
Non è obbligatoriamente prevista. |
Amministratori |
Possono essere scelti soltanto fra i soci. Nello statuto si può liberamente determinare il numero degli amministratori, la durata, il tipo ecc. |
Collegio sindacale |
Non è previsto |
Tassazione |
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Vantaggi rispetto ad altre forme sociali |
Semplicità negli adempimenti e nel funzionamento. Possibilità di determinare liberamente, al momento della costituzione, i vari aspetti del funzionamento della società, assecondando le esigenze dei soci: la legge infatti vincola i soci solo su pochi elementi e lascia ampio spazio alla libera determinazione dei soci. Organi sociali inesistenti o limitati. Bilancio non soggetto a pubblicazione ma a vidimazione (art. 2217). Contabilità semplificata in vari casi. |
Svantaggi rispetto ad altre forme sociali |
I soci responsabili anche col loro patrimonio per le obbligazioni contratte dalla società. Le perdite non possono essere trasferite fiscalmente negli esercizi successivi, a meno che non sia tenuta la contabilità ordinaria. La tassazione IRPEF sui redditi dei soci colpisce anche gli utili non distribuiti. |
Società in accomandita semplice (S.a.s.)
Questo tipo societario non è altro che una mera modifica della società in nome collettivo, caratterizzata però da due categorie distinte di soci: i soci accomandanti e i soci accomandatari. I primi sono esclusi dall’amministrazione della società, che è unicamente dei soci accomandatari. Questi ultimi rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre i secondi rispondono solo in relazione alla quota conferita.
Costituzione |
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Soci accomandanti |
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Soci accomandatari |
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Quote |
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Ditta o ragione sociale |
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Amministratori |
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Libri |
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Fusione |
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Trasformazione |
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Liquidazione e scioglimento |
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Le novità del Decreto Semplificazioni
L’art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in un'ottica di semplificazione, prevede che anche le società di persone ed enti equiparati, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, utilizzino i “vecchi modelli dichiarativi”, ossia quelli approvati nel corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo d’imposta, così come le società di capitali.
In particolare, sul fronte della "Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone”, il comma 2 stabilisce che “All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione».
Restando fissa la scadenza del 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione per l’effettuazione dei predetti versamenti da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni, la Circolare n. 31/E/2014 spiega come il comma rivisistato interviene sul termine di versamento per le società di persone interessate da operazioni straordinarie (ergo liquidazione, trasformazione, fusione e di scissione).
Resta invariata la parte rimanente del testo già vigente dell'art. 17 del citato decreto,
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