Sommario
Oggetto, soggetto passivo, soggetto attivo dell'imposta | Determinazione dell'imposta | Tariffe annuali: importi | Dichiarazione: fac-simile | Versamento dell'imposta | Diritti sulle pubbliche affissioni | Modalità e termini di pagamento | Riferimenti |
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Oggetto, soggetto passivo, soggetto attivo dell'imposta | Determinazione dell'imposta | Tariffe annuali: importi | Dichiarazione: fac-simile | Versamento dell'imposta | Diritti sulle pubbliche affissioni | Modalità e termini di pagamento | Riferimenti |
Oggetto, soggetto passivo, soggetto attivo dell'imposta
L'imposta comunale sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari svolta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per mezzo di forme di comunicazione che possono essere visive od acustiche. L'imposta colpisce anche le stesse forme di comunicazione non effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblici ma da tali luoghi percepibile.
L'oggetto del tributo non è il messaggio pubblicitario ma il mezzo utilizzato per diffondere tale messaggio. Ai fini dell'imposizione sono rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promozione di beni e servizi oggetto dell'attività ovvero volti al miglioramento dell'immagine del soggetto economico pubblicizzato. Da qui l'esclusione di tutte le forme di comunicazione che non hanno alcun contenuto pubblicitario e quindi prive di qualsiasi interesse economico.
Sono soggetti passivi dell'imposta:
- il proprietario del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene di uso - in via principale -
- il soggetto giuridico produttore, commerciante, fornitore di servizi oggetto della pubblicità - in via sussidiaria -
Sono esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità: |
|
Forma di pubblicità |
Condizioni |
le insegne di esercizio di attività commerciali di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività |
di superficie complessiva a 5 mq |
mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali in cui beni e i servizi pubblicizzati vengono prodotti |
superficie complessiva non superiore a 0,5mq.
|
pubblicità relativa a prodotti e servizi |
realizzata all'interno dei locali in cui questi vengono prodotti |
avvisi al pubblico esposti nelle adiacenze del punto vendita ovvero nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali relativi all'attività svolta |
superficie complessiva non superiore a 0,5mq |
avvisi sulla localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità quali uffici postali, banche, ecc. |
superficie complessiva non superiore a 0,5mq. |
avvisi di locazione e compravendita di immobili affissi sugli stessi |
superficie complessiva non superiore a 0,25mq |
pubblicità effettuata all'interno o all'esterno dei locali di pubblico spettacolo |
se referente alle rappresentazioni in programmazione |
pubblicità relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche |
esposte sulle facciate esterne o sulle vetrine delle edicole o dei negozi ove vengono venduti |
pubblicità esposta all'interno delle stazioni di servizio di trasporto pubblico |
relativa all'attività esercitata dalla stessa impresa |
pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie degli aerei e delle navi |
eccetto i battelli |
pubblicità effettuata dallo Stato e da enti pubblici territoriali |
----------------------- |
insegne targhe e simili apposte per individuare le sedi di comitati associazioni fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro, |
enti senza scopo di lucro |
insegne targhe e simili per cui disposizione è obbligatoria per legge |
superficie complessiva non superiore a 0,5mq |
pubblicità in qualunque modo realizzata da associazioni sportive dilettantistiche e da società sportive dilettantistiche costituito in società di capitali senza fini di lucro |
se apposta all'interno di impianti utilizzati dalle stesse per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3000 posti |
Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune. È compito dell'ente comunale predisporre un apposito regolamento per l'applicazione del tributo che disciplini e limiti le modalità di effettuazione della pubblicità alcuni comuni al fine di rendere più economico funzionale il servizio affida in concessione a terzi la gestione del servizio di pubblicità (ricevimento delle denunce, riscossione dell'imposta, eccetera).
Determinazione dell'imposta
La base su cui viene calcolata l'imposta è riferita:
- alla superficie del mezzo pubblicitario;
- alla tariffa stabilita dal Comune o dalla legge.
Superficie
Quanto alla determinazione delle superfici le stesse sono misurate in funzione della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario e non rileva il numero dei messaggi contenuti nella stessa superficie. La superficie minima imponibile è di 300 cm²; le superfici inferiori a tale dimensione sono escluse dall'applicazione dell'imposta.
Tariffa
Le tariffe per la determinazione dell'imposta sono deliberate dal comune entro il 31 marzo di ogni anno e entrano in vigore con riferimento al 1° gennaio dello stesso anno.
In assenza specifica delibera le tariffe applicate sono quelle previste dalla legge e variabili in funzione delle dimensioni del Comune.
I comuni hanno la facoltà di aumentare le tariffe fino ad un massimo del 20% e per le superfici superiori a 1 mq fino al 50% |
I Comuni hanno la facoltà di dividere le località del proprio territorio in due categorie:
|
I comuni caratterizzati da grande flusso turistico possono aumentare la tariffa del 50% per un periodo non superiore ai 4 mesi |
Tariffe annuali: importi
Tariffe annuali – pubblicità ordinaria |
||
Tipo pubblicità |
Classificazione Comune |
Importo (€) al mq |
|
Classe I -oltre 500.000 ab.- |
19.63 |
Classe II –da 100.000 a 500.000 ab- |
17.56 |
|
Classe III–da 30.000 a 100.000 ab- |
15.49 |
|
Classe IV–da 10.000 a 30.000 ab- |
13.43 |
|
Classe V –fino a 10.000 ab.- |
11.36 |
Tariffe annuali - pubblicità su veicoli di proprietà dell’impresa |
||
Tipo pubblicità |
Classificazione veicolo |
Importo (€) |
|
Autoveicolo con portata superiore a 3000 Kg |
74.37 |
Autoveicolo con portata inferiore a 3000 Kg |
49.58 |
|
Autoveicoli diversi dai precedenti |
24.79 |
|
motoveicoli |
24.79 |
|
|
Tariffe annuali - pubblicità su pannelli luminosi e proiezioni |
||
Tipo pubblicità |
Classificazione Comune |
Importo (€) al mq |
Pannelli luminosi e proiezioni |
Classe I -oltre 500.000 ab.- |
66.11 |
Classe II –da 100.000 a 500.000 ab- |
57.84 |
|
Classe III–da 30.000 a 100.000 ab- |
49.58 |
|
Classe IV–da 10.000 a 30.000 ab- |
41.32 |
|
Classe V –fino a 10.000 ab.- |
33.05 |
Tariffe annuali - pubblicità in luoghi aperti al pubblico |
||
Tipo pubblicità |
Classificazione Comune |
Importo (€) al giorno |
pubblicità in luoghi aperti al pubblico, attraverso diapositive, proiezioni su schermi o pareti riflettenti (indipendentemente dal numero di messaggi e della superficie riflettente) |
Classe I -oltre 500.000 ab.- |
4.13 |
Classe II –da 100.000 a 500.000 ab- |
3.62 |
|
Classe III–da 30.000 a 100.000 ab- |
3.10 |
|
Classe IV–da 10.000 a 30.000 ab- |
2.58 |
|
Classe V –fino a 10.000 ab.- |
2.07 |
Tariffe annuali - pubblicità a mezzo aeromobili |
||
Tipo pubblicità |
Classificazione Comune |
Importo (€) al giorno |
pubblicità mediante scritte, striscioni,disegni , fumogeni, lancio di oggetti o volantini - tariffa al giorno da corrispondere ad ogni comune interessato dal “volo pubblicitario” |
Classe I -oltre 500.000 ab.- |
99.16 |
Classe II –da 100.000 a 500.000 ab- |
86.76 |
|
Classe III–da 30.000 a 100.000 ab- |
74.37 |
|
Classe IV–da 10.000 a 30.000 ab- |
61.97 |
|
Classe V –fino a 10.000 ab.- |
49.58 |
|
Se i velivoli sono frenati a terra la tariffa è dimezzata |
Tariffe annuali - pubblicità con distribuzione di manifesti, volantini ed altro |
||
Tipo pubblicità |
Classificazione Comune |
Importo (€) al giorno |
pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario o di propaganda effettuata con il supporto di veicoli o da persone circolanti anche con cartelli (tariffa giornaliera, per ogni persona o veicolo circolante; tariffa indipendente dalla quantità di materiale distribuito ) |
Classe I -oltre 500.000 ab.- |
4.13 |
Classe II –da 100.000 a 500.000 ab- |
3.62 |
|
Classe III–da 30.000 a 100.000 ab- |
3.10 |
|
Classe IV–da 10.000 a 30.000 ab- |
2.58 |
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Classe V –fino a 10.000 ab.- |
2.07 |
Tariffe annuali - pubblicità con impianti di amplificazione |
||
Tipo pubblicità |
Classificazione Comune |
Importo (€) al giorno |
pubblicità mediante diffusione di pubblicità con l’utilizzo di altoparlanti e apparecchi amplificatori (tariffa giornaliera) |
Classe I -oltre 500.000 ab.- |
12.39 |
Classe II –da 100.000 a 500.000 ab- |
10.85 |
|
Classe III–da 30.000 a 100.000 ab- |
9.30 |
|
Classe IV–da 10.000 a 30.000 ab- |
7.75 |
|
Classe V –fino a 10.000 ab.- |
6.20
|
Dichiarazione: fac-simile
Il soggetto passivo che voglia iniziare l'esercizio della pubblicità deve presentare una dichiarazione al Comune nel cui territorio essa viene effettuata. In assenza di variazioni della pubblicità la dichiarazione valida anche per gli anni successivi all'inizio della stessa.
Versamento dell'imposta
Il versamento dell'imposta avviene con riferimento all'anno solare a cui si riferisce.
Il versamento avviene:
- contestualmente alla presentazione della dichiarazione per le nuove denunce;
- entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento per il rinnovo della pubblicità.
Se il termine di pagamento cade in un giorno festivo ovvero di sabato il pagamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Versamento deve essere effettuato mediante apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune od, ove istituito, direttamente alla tesoreria comunale se il Comune affida i servizi di riscossione in concessione il versamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato al concessionario.
L'importo della tassa è arrotondato al 100º di euro per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5 oppure per eccesso se la terza cifra decimale è superiore a 5.
Il soggetto passivo che rileva di aver versato somme non dovute può chiedere rimborso presentando apposita istanza al Comune entro cinque anni dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
Il Comune ha l'obbligo di procedere al rimborso entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza aumentando l'importo degli interessi il cui tasso è determinato da ciascun Comune oppure in assenza, al tasso di interesse legale.
L'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità è demandato direttamente al Comune se lo stesso ente non ritenga conveniente affidarsi ad una concessionaria il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni omesse o infedeli entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (o doveva essere presentata); l'ente comunale notifica avviso d'accertamento motivato anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il termine di cinque anni decorre dal momento immediatamente antecedente a quello di inizio della pubblicità.
Con la notifica del ruolo che deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto a carattere definitivo, l'ente comunale procede alla riscossione coattiva applicando all'imposta e alle soprattasse di interessi di tassa determinato in modo indipendente da ciascun Comune, in assenza di determinazione da parte dell'ente si applica il tasso di interesse legale.
Diritti sulle pubbliche affissioni
Nei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti è istituito il servizio per le pubbliche affissioni. Il servizio per i comuni è obbligatorio e garantisce in appositi impianti la affissioni di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali ed in generale senza alcuna rilevanza economica.
In deroga a tale disposizione, il regolamento comunale può stabilire che le pubbliche affissioni possano riguardare anche messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche e commerciali.
Sono soggetti passivi dei diritti sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e colui nell'interesse del quale il servizio viene richiesto. L'obbligo a carattere solidale.
Sono esenti dal pagamento dei diritti le affissioni che riguardano:
- manifesti del Comune relativi ad attività istituzionali esposti nel proprio territorio;
- manifesti relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, la chiamata e al richiamo alle armi;
- manifesti dello Stato, delle regioni, delle province in materie di imposte e tasse tributi e contributi;
- manifesti della polizia in materia ricca sicurezza;
- manifesti ad oggetto adempimenti di legge in materia di elezioni politiche, referendum;
- tutti i manifesti la cui affissione è obbligatorio per legge;
- manifesti che pubblicizzino corsi scolastici e professionali gratuiti e regolarmente autorizzati.
Tariffa
Il diritto per le pubbliche affissioni è dovuto dai soggetti passivi e comprende anche l'imposta sulla pubblicità e il costo medio del servizio reso dal Comune per la affissione.
L'entità del diritto varia in base alla dimensione del foglio (70x100), alla classe del Comune, al numero di giorni di affissione.
Classe del Comune |
diritti per i primi 10 giorni |
diritti per ogni periodo successivo (cinque giorni o frazione) |
maggiorazioni |
Classe I |
1,4461 |
0,4338 |
- Per ogni commissione inferiore a 50 fogli diritto è maggiorato del 50%, - Per i manifesti costituiti da otto a 12 fogli di vita maggiorato del 50%, - I manifesti costituiti da più di 12 fogli di vita maggiorato del 100%, - Se il committente richiede espressamente la affissione in determinati spazi da lui scelti il diritto viene maggiorato del 100% |
Classe II |
1,3428 |
0,4028 |
|
Classe III |
1,2395 |
0,3718 |
|
Classe IV |
1,1362 |
0,3409 |
|
Classe V |
1,0329 |
0,3099 |
|
Riduzioni al 50%:
|
Modalità e termini di pagamento
I diritti vengono pagati con le stesse modalità e nei termini previsti per l'imposta sulla pubblicità; il Comune può consentire il pagamento diretto del solo diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale.
Anche l'accertamento è espletato con le modalità relative all'imposta pubblicità.
Aspetti fiscali
L’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, se effettivamente pagati, sono deducibili dal reddito di impresa nell’esercizio in cui avviene il pagamento secondo il principio di cassa. (N.B. Si applica il principio di competenza se gli oneri tributari sono riferibili direttamente ai beni o servizi afferenti l’esercizio dell’impresa in quanto considerati costi accessori ai beni e servizi).
Scritture contabili
|
xx/xx/xxxx |
|
Imposte e tasse deducibili |
a |
Banca c/c
|
Riferimenti
Normativi
- D.L. 22 febbraio 2002, n. 13
- Art. 62, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Giurisprudenza
- Cass. civ., sez. trib., 4 novembre 2009, n. 23383
- Cass. civ., sez. trib., 3 settembre 2004, n. 17852
- Cass. civ., sez. trib., 1 aprile 2004, n. 6446
Prassi
- Ministero dell'Economia e Finanze, Nota 19 marzo 2007, n. 11159
- Ministero dell'Economia e Finanze, Risoluzione 6 marzo 2003, n. 2/DPF
- Ministero dell'Economia e Finanze, Risoluzione 1° aprile 1996, n. 48/E
- Ministero dell'Economia e Finanze, Risoluzione 2 novembre 1995, n. 262
- Ministero dell'Economia e Finanze, Risoluzione 24 ottobre 1994, n. 7
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