Sommario
Inquadramento | La nozione | Eredità giacente oltre il periodo di imposta di apertura della successione | Accettazione dell’eredità nel periodo d’imposta di apertura della successione | Gli altri obblighi dei curatori di eredità giacente | Riferimenti |
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Inquadramento | La nozione | Eredità giacente oltre il periodo di imposta di apertura della successione | Accettazione dell’eredità nel periodo d’imposta di apertura della successione | Gli altri obblighi dei curatori di eredità giacente | Riferimenti |
Inquadramento
Dal punto di vista giuridico il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari indipendentemente dalla loro materiale disponibilità. Egli, quindi, dispone, non di un diritto ma di un'aspettativa di diritto ed ha interesse che il patrimonio del defunto rimanga inalterato fino all'eventuale esercizio del suo diritto di accettazione.
In questi casi si parla di eredità giacente che costituisce un vero e proprio patrimonio separato in attesa del titolare.
La nozione
Tale situazione, prevista dagli artt. 528 – 532 c.c., si verifica allorché da parte del chiamato all'eredità non vi sia stata ancora accettazione e non si trovi nel possesso dei beni.
Infatti, l’acquisto dell’eredità, in dipendenza della morte del de cuius, avviene, ai sensi dell’art. 459 c.c., con l’accettazione, mediante la quale il chiamato all’eredità esplicita la propria volontà di diventare erede. L’accettazione stessa può avvenire anche a distanza di tempo dall’apertura della successione che si verifica al momento della morte; in tal caso, l’erede si considera titolare del patrimonio ereditario fin dal momento dell’apertura della successione.
Nel periodo intercorrente tra l’apertura della successione e l’accettazione, il patrimonio rimane privo del titolare, e, pertanto, viene a verificarsi la situazione della cosiddetta "eredità giacente".
Per garantire in questo periodo la conservazione del patrimonio ereditario, l’ordinamento giuridico civilistico ha previsto la nomina, da parte del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza di chi vi abbia interesse o anche d’ufficio, di un curatore dell’eredità giacente. Questi deve procedere alla redazione dell’inventario dell’eredità, amministrarla e depositare presso l’istituto bancario designato dal magistrato il denaro ricavato dalla gestione dei beni caduti in successione, rendendo conto dell’amministrazione. Il curatore cessa dal proprio incarico una volta che venga accettata l’eredità o che il chiamato entri in possesso dei beni.
Affinché possa parlarsi di eredità giacente, è necessario che sussistano due requisiti:
- che il chiamato all’eredità non abbia accettato l’eredità;
- che non si trovi nel possesso reale dei beni.
Prima che l’eredità venga accettata, non esiste un soggetto passivo d’imposta e, pertanto, il destinatario del precetto tributario e vero soggetto passivo d’imposta è sempre colui il quale sta per assumere la titolarità dei beni e delle obbligazioni, compresa quella tributaria, ancorché non sia stato ancora individuato. Viene, infatti, considerato soggetto passivo l’erede accettante, dal momento che i redditi rivenienti dai cespiti ereditari sono a lui attribuibili fin dal momento dell’apertura della successione.
Eredità giacente oltre il periodo di imposta di apertura della successione
Quando la situazione di giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta di apertura della successione, il curatore sarà responsabile per la dichiarazione dei redditi e per il versamento delle imposte gravanti.
Il valore dei singoli cespiti è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del Titolo I sezione I del T.U.I.R., riguardanti l’imposta sul reddito delle persone fisiche, se il chiamato all’eredità è soggetto a questa imposta o non è noto, e secondo quelle del Capo III Titolo II del T.U.I.R. che regolano gli Enti non commerciali, se il chiamato è un soggetto diverso da persona fisica.
Limitatamente alla prima specie di contribuenti di cui sopra, il comma 3 dell’art. 7 del T.U.I.R. dispone che i redditi in capo al defunto, che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti (quindi secondo il principio di cassa), sono tassati separatamente, in via provvisoria, a norma degli artt. 19, 20 e 21 dello stesso Testo Unico, in capo agli eredi ed ai legatari che li hanno percepiti, ancorché non rientranti tra quelli indicati all’art. 17.
Tuttavia, è possibile manifestare la volontà di non avvalersi della tassazione separata (e quindi di optare per la tassazione nei modi ordinari) in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. L’imposta dovuta in base al metodo della tassazione separata, in capo all’erede o al legatario, è determinata applicando all’ammontare del reddito percepito, diminuito della quota di imposta sulle successioni (se dovuta), proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l’aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto del biennio anteriore all’anno in cui si è aperta la successione. Se in uno dei due anni non vi è stato reddito imponibile, si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in nessuno dei due anni si applica l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
Avendo la tassazione separata applicazione solo per i redditi imputabili secondo il principio di cassa (redditi di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi), ne consegue che restano sottratti a tale regime impositivo i redditi imputabili secondo il principio della competenza (redditi di impresa, redditi fondiari) che dovevano essere attribuiti per competenza al defunto nell’anno in cui è sorto il diritto. In questo caso, tali redditi imputabili al periodo di eredità giacente saranno assoggettati provvisoriamente con le aliquote normali e sulla base delle dichiarazioni rese dal curatore.
Dopo l’accettazione dell’eredità, i suindicati redditi, tassati separatamente in via provvisoria, concorreranno a formare il reddito complessivo dell’erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e saranno sottoposti alla liquidazione definitiva, sempre con il metodo della tassazione separata, in capo a ciascun erede in base alle aliquote riferite ai propri redditi (salvo opzione per la tassazione nei modi ordinari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è cessata la curatela). Questi dovranno procedere, quindi, alla rideterminazione della base imponibile e della relativa imposta, ed a ripresentare le proprie dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta per cui è durata la giacenza dell’eredità, qualora al momento dell’accettazione siano state già presentate per i periodi di imposta interessati.
Accettazione dell’eredità nel periodo d’imposta di apertura della successione
In questa ipotesi, a norma dell’art. 459 c.c., l’accettazione dell’eredità ha effetto a decorrere dal momento in cui si è aperta la successione, e da quel momento l’erede avrà il dovere di dichiarare i redditi relativi al patrimonio ereditario, di cui è divenuto proprietario, prodotti nel periodo di imposta.
Per la determinazione dei redditi e delle relative imposte valgono i criteri illustrati sopra.
Gli altri obblighi dei curatori di eredità giacente
Oltre agli obblighi previsti dall’art. 187 del T.U.I.R., i curatori di eredità giacente debbono presentare, entro sei mesi dall’assunzione delle funzioni:
- le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni ed agli altri periodi d’imposta già decorsi anteriormente a quest’ultimo;
- la dichiarazione dei redditi posseduti nell’ultimo periodo di imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo di imposta precedente.
Inoltre, se nell’asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, essi devono:
- adempiere agli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti di imposta prescritti dal D.P.R. n. 600/1973, per il periodo di imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e per i periodi di imposta successivi fino a quello anteriore al periodo di imposta nella quale cessa la curatela;
- presentare, entro sei mesi dall’assunzione della funzioni, le dichiarazioni di sostituti di imposta relative ai pagamenti effettuati nei periodi di imposta del punto precedente;
- comunicare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni, l’assunzione e la cessazione delle funzioni, indicando in quest’ultima, i dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno.
Riferimenti
Normativi:
Art. 187, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 19, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
Giurisprudenza:
Cass. civ., 8 gennaio 2015, n. 39
Prassi:
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 novembre 2007, n. 342
Ministero dell'Economia e Finanze, Risoluzione 27 marzo 2007, n. 62/E
Ministero delle Finanze, Risoluzione 28 ottobre 1986, n. 6148
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