Sommario
Inquadramento | Soggetti interessati | Partecipazioni societarie | Imposta sostitutiva | Determinazione delle plusvalenze | Rivalutazione di Partecipazioni | L'abrogata comunicazione delle minusvalenze | Riferimenti |
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Inquadramento | Soggetti interessati | Partecipazioni societarie | Imposta sostitutiva | Determinazione delle plusvalenze | Rivalutazione di Partecipazioni | L'abrogata comunicazione delle minusvalenze | Riferimenti |
Inquadramento
Il termine capital gain, tradotto letteralmente in “guadagni sul capitale”, dal punto di vista tributario viene tradotto in “plusvalenza” che si realizza mediante la cessione di partecipazioni sociali.
A tale riguardo occorre premettere che solo per i soggetti privati, o meglio per coloro che non sono imprenditori oppure lo sono ma detengono partecipazioni sociali al di fuori del patrimonio aziendale, si ha la particolare disciplina del capital gain. Tale disciplina è contenuta negli artt. 67 e 68 del TUIR.
Per le società o meglio per tutti gli imprenditori esercenti attività d’impresa, le plusvalenze vengono tassate allo stesso modo in cui sono tassabili le plusvalenze realizzate con la cessione di qualsiasi bene d’impresa.
Soggetti interessati
Come detto in premessa, le disposizioni sul capital gain riguardano tutti i soggetti che non svolgono attività d’impresa o che, pur esercitandola, non conseguono questi redditi nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.
Riguardano, pertanto, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali eccettuate, per questi ultimi, le plusvalenze realizzate nell’ambito di un’attività commerciale “sussidiariamente svolta”.
Vi rientrano, anche i non residenti qualora cedano partecipazioni di società residenti in Italia. Possono essere esclusi da tale disciplina se risiedono in Stati con i quali le convenzioni contro le doppie imposizioni vigenti escludono la tassazione per tali cessioni.
Partecipazioni societarie
Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 al regime di tassazione del capital gain hanno reso ininfluente la tipologia di partecipazione detenuta dal soggetto percipiente, in quanto dalle plusvalenze realizzate dal 2019 si applica comunque l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 461/97, mentre fino al 31.12.2018, al fine del corretto inquadramento impositivo, occorre distinguere tra cessione di partecipazione qualificata e cessione di partecipazione non qualificata.
Per individuare la tipologia delle partecipazioni occorre fare una distinzione in ordine alla natura delle stesse. Le partecipazioni si considerano qualificate se superano uno dei limiti riportati nella tabella seguente.
Partecipazioni Societarie
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Soggetto giuridico |
Limiti |
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1. Percentuale di partecipazione al Capitale Sociale od al Patrimonio |
2. Percentuale di diritto di voto esercitabile nell’Assemblea Ordinaria |
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SPA quotate in Borsa o al mercato ristretto |
5% |
2% |
SPA non quotate in Borsa e altri soggetti IRES |
25% |
20% |
Società di Persone |
25% |
- |
Sono assimilate alle cessioni di partecipazioni qualificate:
- la cessione di strumenti finanziari similari alle azioni, di cui all’art. 44 TUIR (quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio);
- la cessione di contratti di associazione in partecipazione di cui all’art. 2254 c.c. (qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto, secondo che si tratti di società quotate o di società non quotate);
- la cessione di contratti come sopra descritti, stipulati con soggetti non residenti (che non soddisfano le condizioni dell’art. 44 , co. 2, lett. a)). L’assimilazione opera a prescindere dal valore dell’apporto;
- la cessione di contratti come sopra descritti qualora il valore dell’apporto sia superiore al 25% dell’ammontare dei beni dell’associante.
Nei casi riguardanti le SPA e altri Soggetti IRES, è sufficiente che sia superato uno solo dei due limiti perché la partecipazione sia considerata qualificata. Il superamento dei limiti nell'arco di 12 mesi comporta l'assoggettamento al regime di tassazione previsto per le partecipazioni qualificate (C.M. 24 giugno 1998, n. 165/E).
La partecipazione è qualificata se per almeno un giorno ha superato i limiti di qualificazione, altrimenti tutte le cessioni effettuate nei 12 mesi precedenti, anche se complessivamente superiori alle percentuali di qualificazione, non possono mai considerarsi cessioni qualificate (art. 3, D.Lgs. n. 461/1997).
Sono assimilate alle cessioni di partecipazioni non qualificate:
- la cessione di contratti di associazione in partecipazione in cui l’apporto non è costituito da solo lavoro qualora il valore dell’apporto non sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto, secondo che si tratti di società quotate o di società non quotate;
- la cessione di contratti come sopra descritti qualora il valore dell’apporto non sia superiore al 25% dell’ammontare dei beni dell’associante.
La cessione di azioni di risparmio si considera sempre non qualificata, indipendentemente dalla percentuale di possesso (C.M. 24 giugno 1998, n. 165/E).
In evidenza: riqualificazione di una partecipazione |
Nel caso di cessioni di partecipazioni sociali non qualificate, che avvengono nell’arco di 12 mesi, si devono sommare le diverse percentuali cedute nell’arco temporale sopradescritto, anche se effettuate verso soggetti diversi (principio di attrazione). Questo principio è applicabile dal momento il cui il cedente detiene una partecipazione qualificata; inoltre se vengono superate le percentuali di diritto di voto o di partecipazione, che di fatto rendono la partecipazione qualificata, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d’imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo. |
Imposta sostitutiva
Considerate le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, ai fini della corretta tassazione delle plusvalenze occorre verificare il momento di realizzo, in quanto da questo dipende il regime impositivo. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate nella circolare 165/E/1998 precisa che le plusvalenze “si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione”. Non rileva, quindi, il momento del pagamento del corrispettivo, cosicché l’acconto versato prima del trasferimento della partecipazione segue la tassazione prevista al momento di perfezionamento dell’operazione.
Si premette che le novità riguardano anche la compensazione delle minusvalenze, in quanto la nuova versione dell’articolo 68 del Tuir prevede la possibilità di dedurre dalle plusvalenze “partecipative” le relative minusvalenze, a prescindere che si tratti di partecipazione qualificata o non qualificata; occorre solo distinguere gli importi derivanti da quote in società estere a regime fiscale privilegiato, per le quali non è possibile invocare l’esimente.
Tuttavia, se l’entrata in vigore del regime impositivo delle plusvalenze è chiara, lo stesso non può dirsi per la compensazione delle minus, secondo Assonime (circolare 11/2018), il “nuovo” articolo 68 è già applicabile, ma volendo preferire un’ottica prudenziale, si ritiene di dover attendere le plusvalenze realizzate dal 2019.
Regime applicabile alle plusvalenze realizzate fino al 31.12.2018
I redditi diversi di cui all'art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis), D.P.R. n. 917/1986, conseguiti a seguito della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società e dei relativi diritti (capital gain), subiscono la tassazione parziale o totale a seconda che si tratti, rispettivamente, di partecipazioni qualificate o non qualificate.
La tassazione opera anche se le partecipazioni sono acquisite per successione, indipendentemente dalla percentuale posseduta e dal tempo intercorso tra acquisto e cessione.
La tassazione delle plusvalenze avviene mediante applicazione di un'imposta sostitutiva del 12,50%, aumentata al 20% dall'1.1.2012 e al 26% dal D.L. 66/2014, per le partecipazioni non qualificate.
Le plusvalenze non qualificate sono compensabili con le minusvalenze derivanti da operazioni dello stesso tipo, nonché con le minusvalenze su altri tipi di titoli e valori e con i risultati dei contratti a termine su cui è applicabile l'imposta sostitutiva.
Le eccedenze di minusvalenze sono utilizzabili, senza limiti di importo, negli esercizi successivi non oltre il quarto, sempre che indicate nella dichiarazione del periodo in cui sono state sostenute.
Per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, le stesse concorrono alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF del percettore nella misura parziale del 49,72% della plusvalenza.
Tale misura era pari al 40% fino al 31 dicembre 2008, poi modificata al 49,72 a decorrere dal 1° gennaio del 2009, dal D.M. 2 aprile 2008, in attuazione dell'art. 1, co. 38, L. n. 244/2007. A seguito dell’abbassamento dell’aliquota IRES dal 27,50% al 24% a decorrere dal periodo di imposta 2017, si è reso necessario l’aggiornamento della percentuale di concorrenza alla formazione del reddito di dette plusvalenze ai fini IRPEF. La nuova misura stabilita con D.M. 26/05/2017 è del 58,14% per le plusvalenze generatesi con utili prodotti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.
Fino al 31 dicembre 2003, le plusvalenze “qualificate” erano tassate con l’applicazione dell’imposta sostitutiva pari al 27%, poi abrogata con la disposizione contenuta nell’articolo 2, co. 2, D.Lgs. n. 344/2003.
Le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate sono compensabili solamente con minusvalenze relative a partecipazioni dello stesso tipo.
Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione fino a concorrenza del 49,72% fino al 31.12.2016, 58,14% dal periodo di imposta 2017 dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, sempre che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
Regime applicabile alle plusvalenze e alle minusvalenze fino al 31.12.2018 |
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Tassazione Plusvalenza |
Compensazione |
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Partecipazioni non qualificate |
Fino al 31.12.2011: imposta sostitutiva del 12,50% |
Dal 1.1.2012: imposta sostitutiva del 20% |
Dal 1.07.2014: imposta sostitutiva del 26% |
Con le minusvalenze derivanti da operazioni dello stesso tipo |
Partecipazioni qualificate |
Fino al 31.12.2008: Concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF per il 40% |
Dal 1.1.2009: Concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF per il 49,72% |
Dal 1.1.2017: Concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF per il 58,14% |
Con le minusvalenze derivanti da operazioni dello stesso tipo |
Regime applicabile alle plusvalenze realizzate dall’1.1.2019
Dalle plusvalenze realizzate dal 2019 non rileva più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non, in quanto in entrambe le ipotesi si applicherà la tassazione sostitutiva del 26%.
Per conoscere l’imposizione applicabile alle cessioni a cavallo d’anno, bisogna verificare, quindi il momento di realizzo. Pertanto, qualora nel 2018 il contribuente percepisca un acconto su una cessione effettuata nel 2019, la differenza sarà tassabile nella misura del 26%. Viceversa, se la cessione avviene nel 2018, ma il corrispettivo è incassato nel 2019, la plusvalenza sarà tassata:
- al 26% se non qualificata;
- secondo la percentuale di imponibilità prevista dal D.M. 26.05.2017, se qualificata.
Relativamente alle minusvalenze, invece, si fa presente che non sarà più necessario distinguere tre masse (qualificate, non qualificate e black list), ma unicamente le partecipazioni black dalle altre.
Regime applicabile alle partecipazioni in paradisi fiscali
Infine, va ricordato che fanno eccezione le cessioni di partecipazioni relative a società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata secondo le regole dell’art. 167 co. 4 TUIR, ossia aventi un livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello applicabile in Italia in quanto le plusvalenze sono imponibili al 100% anziché al 49,72% o 58,14% dal 1.01.2017, salvo dimostrazione, tramite interpello, del rispetto dei requisiti di cui all'art. 87, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986. Sulle plusvalenze realizzate dal 2019 è prevista la tassazione al 26% sull’intero importo.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 142/2018 a decorrere delle plusvalenze realizzate dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018, cambiano leggermente le regole applicabili alle cessioni di partecipazioni in società residenti in paradisi fiscali. Le novità sono più formali che sostanziali, in quanto il criterio di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata, nonché delle relative esimenti, è demandato al nuovo articolo 47-bis del Tuir. A decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018, ai fini della tassazione delle plusvalenze un Paese si considera un paradiso fiscale se:
- la tassazione EFFETTIVA è inferiore al 50% rispetto a quella italiana (considerando solo l’Ires e non anche l’Irap, come chiarito a Telefisco 2019), nel caso in cui il soggetto non residente sia controllato ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 del Tuir. A tal proposito, si considerano soggetti controllati, gli enti non residenti che integrano una delle seguenti condizioni:
- sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte di un soggetto residente in Italia;
- oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto residente in Italia.
- il livello NOMINALE di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, qualora l’ente estero non sia controllato ai sensi del precedente punto. Il livello nominale deve considerare anche l’eventuale fruizione di regimi speciali che non sono applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell'impresa o dell'ente partecipato.
Occorre precisare che, per la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, non si considerano mai a fiscalità privilegiata i Paesi appartenenti all'Unione europea e quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Inoltre, sono escluse dalla disciplina antielusiva, le partecipazioni (sia qualificate che non qualificate) in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.
Qualora il Paese si consideri un paradiso fiscale, è possibile evitare la tassazione integrale qualora si integri la seconda esimente (che a seguito delle modifiche del D.Lgs. 142/2018 è disciplinata dalla lett. b), co. 2, art. 47-bis del Tuir), e quindi nell’ipotesi in cui dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. A tal fine, è possibile presentare un interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate; l’istanza è facoltativa, ma nel caso non si presenti o si abbia ottenuto una risposta negativa, ma comunque si beneficia della tassazione ordinaria (26%), deve esserne data notizia in dichiarazione, pena l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del D.Lgs. 471/1997.
Per poter beneficiare della tassazione ordinaria, però, la seconda esimente deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Per la definizione di gruppo si rimanda alla nozione di controllo contenuta nel secondo comma dell’articolo 167 del Tuir.
Se, invece, è possibile dimostrare il possesso della prima esimente (che a seguito delle modifiche del D.Lgs. 142/2018 è disciplinata dalla lett. a), co. 2, art. 47-bis del Tuir, che si verifica quando il soggetto non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali nello Stato estero, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, compete il cd. credito d'imposta indiretto, determinato sulla base delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze.
Determinazione delle plusvalenze
Le plusvalenze sono tassate con applicazione del criterio di cassa, cioè quando vengono effettivamente pagate, ancorché ciò avvenga in un anno diverso rispetto a quello della stipula dell'atto di cessione, ma rileva la tassazione vigente al momento del realizzo dell’operazione.
Le plusvalenze sono determinate dalla differenza fra il corrispettivo percepito e il costo o il valore d'acquisto aumentato di ogni onere relativo (comprese l'imposta di successione o donazione, esclusi gli interessi passivi).
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definitivo o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell'imposta di successione e per i titoli esenti da tale imposta il valore normale alla data di apertura della successione (art. 4, D.Lgs. 461/1997).
La Risoluzione Ministeriale 25 febbraio 2005, n. 26/E stabilisce che in caso di cessione di azioni assegnate gratuitamente, in seguito ad un'offerta pubblica di acquisto, l'intero corrispettivo percepito rappresenta plusvalenza in quanto il valore fiscalmente riconosciuto delle stesse azioni è pari a zero.
Si cita, infine, la C.M. 13 marzo 2006, n. 10/E, che tratta della distribuzione di dividendi in natura rappresentati da azioni. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni da prendere in considerazione per il calcolo delle plusvalenze è il valore normale delle stesse, anche nell'ipotesi in cui il dividendo sia imponibile in misura pari al 60% o al 5%.
Rivalutazione di Partecipazioni
Per i titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis), D.P.R. n. 917/1986, in luogo del valore di acquisto si può assumere il valore alla stessa data della corrispondente frazione del patrimonio netto risultante da perizia giurata di stima e assoggettato ad imposta sostitutiva secondo le disposizioni dell’articolo 2 del D.L. 282/2002 (come modificato, da ultimo dalla Legge di Bilancio 2019).
In caso di rivalutazione di partecipazioni già rivalutate, i soggetti interessati possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata o, in alternativa, possono chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata (il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data di versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata).
La rivalutazione è stata confermata anche per l’anno 2019, alle seguenti condizioni:
- le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati devono essere possedute alla data del 1º gennaio 2019;
- l’imposta deve essere versata in un’unica soluzione entro il 30.06.2019, altrimenti è possibile rateizzare in tre quote annuali di pari importo con scadenze il: 30.06.2019 (slittato al 1° luglio), 30.06.2020 e 30.06.2021;
la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2019.
In evidenza: data di redazione della perizia |
Per le partecipazioni la perizia può essere predisposta anche successivamente alla cessione della stessa, purché entro il termine ultimo del 30 giugno 2019. |
La rivalutazione si perfeziona infatti con il versamento da parte dei contribuenti dell’imposta sostitutiva, da calcolarsi sul valore dei beni in questione emergente dall’apposita perizia.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata definita nella rivalutazione prorogata dalla Legge di Bilancio 2019 nelle seguenti misure:
- 10% per le partecipazioni non qualificate;
- 11% per le qualificate.
Per un approfondimento si veda la Bussola “Rivalutazione partecipazioni”).
L'abrogata comunicazione delle minusvalenze
L’art. 1, co. 4, D.L. n. 209/2002, convertito con modif. con Legge n. 265/2002, a partire dal periodo d'imposta in corso al 24.11.2002, prevedeva l'obbligo di comunicazione ai fini del riconoscimento della deducibilità fiscale delle minusvalenze di ammontare superiore ad euro 5 milioni, derivanti da cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
Nella comunicazione dovevano essere inviati i dati e le notizie necessari per l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione alle disposizioni dell'art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973.
Dal 2014 i dati dovranno essere inseriti nell’apposito prospetto “Minusvalenze e differenze negative” posto nel quadro RS del modello dichiarativo dei redditi, il quale sostituisce le comunicazioni previste dall’art. 1, co. 4, D.L. n. 209/2002 (Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 3 luglio 2013).
Il prospetto si compone dei righi RS118 ed RS119, nei modelli REDDITI Persone Fisiche e Società di Persone, e dei righi RS143 ed RS144, nel modello REDDITI Società di Capitali.
Riferimenti
Normativi
- D.Lgs. 28 novembre 2018, n. 142
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)
- D.M. 26 maggio 2017
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232
- D.L. n. 66/2014 convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89
- D.L. 13 agosto 2011, n. 138
- D.M. n. 2 aprile 2008
- Artt. 67 e 68., D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
- Art. 31, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Prassi
- Assonime, circolare 17 maggio 2018, n. 11
- Agenzia delle Entrate, Circolare 27 aprile 2017, n. 14/E
- Agenzia delle Entrate, Circolare 27 giugno 2014, n. 19/E
- Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 3 luglio 2013
- Agenzia delle Entrate, Circolare 28 marzo 2012, n. 11/E
- C.M. 24 giugno 1998, n. 165/E
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