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Inquadramento | Premessa | Il Documento Amministrativo Unico e il Documento Accompagnamento all'Esportazione | Elementi fondamentali della dichiarazione doganale DAU | Normativa IVA | Aspetti contabili | Fac-simile di bolletta doganale | Novità introdotte dal Codice Doganale dell’Unione | Riferimenti |
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Inquadramento | Premessa | Il Documento Amministrativo Unico e il Documento Accompagnamento all'Esportazione | Elementi fondamentali della dichiarazione doganale DAU | Normativa IVA | Aspetti contabili | Fac-simile di bolletta doganale | Novità introdotte dal Codice Doganale dell’Unione | Riferimenti |
Inquadramento
La bolla o bolletta doganale è un documento consistente in una dichiarazione compilata e sottoscritta dal contribuente relativa alla destinazione della merce e prodotta dall’autorità doganale al fine della liquidazione dei relativi diritti doganali dovuti.
Verificata la merce con il proprietario e liquidati i diritti, la dichiarazione è annotata nel registro corrispondente all’operazione compiuta munita di numero e data. Il documento assume così il valore di bolletta doganale ed attesta l’avvenuto pagamento dei diritti dovuti o l’adempimento delle formalità richieste.
La bolletta, consegnata al proprietario dei beni, è il solo documento che prova il pagamento dei diritti o l’adempimento delle formalità prescritte dalla Legge.
A seconda del movimento di merci che deve legittimare la bolletta assume connotazioni diverse:
- bollette di accompagnamento;
- bollette di importazione;
- bollette di temporanea importazione od esportazione;
- bollette di importazione che servono per asportare i beni dagli spazi doganali;
- altri tipi di bollette.
In caso di importazione le aliquote IVA applicate sono le stesse in vigore per le merci nazionali, l’imposta però non è indicata sulla fattura del venditore estero, ma viene calcolata e pagata in dogana, per cui lo Stato la riscuote immediatamente.
Anche nel caso di esportazione l’IVA non viene indicata sulla fattura a carico del cliente estero, ma poiché le operazioni non imponibili sono regolate dalle norme IVA e concorrono a formare il volume d’affari, è consentito all’esportatore detrarre, in sede di liquidazione, l’imposta pagata sulle merci e servizi acquistati oppure effettuare gli acquisti in sospensione d’imposta.
Premessa
La bolla doganale è un documento consistente in una dichiarazione compilata e sottoscritta dal contribuente, relativa alla destinazione della merce e prodotta all’autorità doganale al fine della liquidazione dei diritti doganali dovuti; essa permette di esportare o importare merce in qualsiasi paese extra CEE.
Una volta svincolata la merce e liquidati i diritti, tale dichiarazione è annotata nel registro corrispondente all’operazione compiuta (importazione o esportazione) e munita di numero e data.
Il documento assume così valore di bolletta doganale e attesta l’avvenuto pagamento dei diritti (eventualmente) dovuti o l’adempimento delle formalità prescritte in relazione alle diverse destinazioni doganali date alle merci, o meglio al regime doganale cui le merce vengono vincolate.
La bolletta, consegnata al proprietario, è il solo documento che comprova il pagamento dei diritti o l’adempimento delle formalità.
Il Documento Amministrativo Unico e il Documento Accompagnamento all'Esportazione
La bolla doganale viene tecnicamente denominata Documento Amministrativo Unico (DAU), poiché esiste un solo modello per ogni operazione doganale (import, export, ecc.).
Il DAU è un formulario utilizzato per dichiarare la destinazione doganale che un soggetto intende dare alle merci estere, nazionali o comunitarie presentate in dogana (Reg. Cee n. 2454/93 "Disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario").
La funzione della dichiarazione doganale è quella di destinare la merce ad un regime con l'assunzione degli obblighi ad esso connessi e fornire tutti gli elementi per l'accertamento dei tributi da pagare o garantire.
Secondo l'accezione data dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), quelle che si chiamavano destinazioni doganali corrispondono al regime doganale definito dall'attuale codice doganale comunitario (quali, ad esempio, importazione, esportazione, …).
La dichiarazione in dogana si caratterizza per essere spontanea e svincolata da ogni periodicità, poiché è strettamente preordinata alle esigenze di movimentazione delle merci.
La dichiarazione in dogana può essere fatta da chiunque sia in grado di presentare alle autorità doganali la relativa merce e tutti i documenti la cui presentazione sia necessaria per consentire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime per il quale la merce è stata dichiarata.
In evidenza: dichiarazione in dogana verbale |
La dichiarazione in dogana per le importazioni ed esportazioni definitive per scopo commerciale può essere fatta verbalmente (senza presentazione del DAU), a condizione che l'operazione sia effettuata dal proprietario della merce e il valore di quest'ultima non superi 516,00 €. |
Sul DAU va indicato, tra l'altro, l'identità e domicilio fiscale del proprietario delle merci, e l'eventuale suo rappresentante; la qualità, la quantità, il valore, l'origine della merce, la classificazione tariffaria, la destinazione doganale, l'importo dei singoli tributi e l'ammontare complessivo della somma da pagare o garantire.
Il Documento Accompagnamento all’Esportazione (DAE), invece, è un modello previsto dalla nuova procedura con visto uscire informatizzato, in vigore dal 1° luglio 2007.
Tale documento, di forma simile al DAU ma indicante solo alcuni elementi della spedizione, ha la funzione di accompagnare fisicamente la merce fino alla dogana di uscita dalla UE al posto del DAU.
Il DAE viene emesso dalla dogana di esportazione per le procedure ordinarie, mentre nelle procedure di domiciliazione sarà l’azienda stessa a provvedere alla sua stampa secondo le istruzioni scambiate telematicamente.
Elementi fondamentali della dichiarazione doganale DAU
Gli elementi fondamentali della dichiarazione doganale DAU sono:
- la qualità della merce, necessaria per la classificazione merceologica del prodotto nella tariffa doganale e l'individuazione dell'aliquota daziaria e altre fiscalità;
- la quantità della merce, necessaria per l'individuazione e il controllo della merce;
- il valore della merce, necessaria per la quantificazione dei diritti dovuti mediante l'applicazione dell'aliquota dei diritti doganali sul valore medesimo,
- l'origine della merce, necessaria, atteso che l'aliquota daziaria per una stessa categoria merceologica prevedere deroghe più favorevoli nella tariffa, a seconda che la merce sia originaria di Stati beneficiari di preferenze tariffarie accordate dall'UE.
La dichiarazione doganale deve essere scortata da tutta la documentazione necessaria per supportare quanto dichiarato, con particolare riferimento agli elementi essenziali:
- qualità: descrizione analitica della merce, certificati di analisi ecc.;
- quantità: packing-list, fattura, lettere di vettura e documenti di trasporto, ecc.
- origine: certificato d'origine FORM-A, certificato EUR 1, certificato ATR (per scambi con la Turchia), dichiarazione su fattura ecc.;
- valore: fattura, contratto; documento di trasporto; polizze assicurative; ecc.
Altri documenti sono:
- autorizzazioni, licenze ecc: sono necessarie per poter accedere a particolari regimi doganali, oppure per poter importare alcune merci contingentate o soggette a misure di vigilanza ecc.;
- dichiarazione d'intento: si rende necessaria se all'importazione il dichiarante voglia avvalersi del plafond e non pagare l'IVA in dogana.
Normativa IVA
Per quanto riguarda l’assoggettamento a IVA delle merci importate o esportate bisogna tener presente che le importazioni sono tutte operazioni imponibili (anche se effettuate da privati), mentre le esportazioni sono operazioni non imponibili.
In caso di importazione le aliquote IVA applicate sono le stesse in vigore per le merci nazionali; l’imposta però non è indicata sulla fattura del venditore estero, ma viene calcolata e pagata in dogana per cui lo Stato la riscuote immediatamente, sulla singola operazione, non periodicamente per masse di atti economici.
Anche in caso di esportazione l’IVA non viene indicata sulla fattura a carico del cliente estero; tuttavia, poiché le operazioni non imponibili sono regolate dalle norme IVA e concorrono a formare il volume di affari, è consentito all’esportatore di detrarre in sede di liquidazione l’imposta pagate sulle merci e servizi acquistati oppure di effettuare gli acquisti in sospensione di imposta (nei limiti del plafond risultante dalle operazioni effettuate nell’anno precedente).
Per quanto attiene l’applicazione dell’IVA sulle merci importate, la base imponibile è costituita dal suddetto valore utilizzato per il calcolo dei dazi, aumentato dai diritti doganali e dalle spese fisse fino alla frontiera italiana (per le merci importate alla condizione trasporto pagato fino a destinazione, la base imponibile IVA comprende anche gli oneri sino al magazzino del compratore come risultano dal documento di trasporto che le accompagna).
Il raccordo tra il valore imponibile agli effetti del dazio doganale (a carico delle merci provenienti dai paesi extracomunitari) e l’imponibile IVA può essere cosi sintetizzato:
VALORE NORMALE DELLE MERCI FRANCO PARTENZA (FOB) |
|
spese di trasporto e assicurazione sino alla frontiera CEE |
+ |
base imponibile per il dazio doganale |
= |
dazio doganale e altri diritti |
+ |
spese fino alla frontiera italiana |
+ |
spese di inoltro al luogo interno di destinazione |
+ |
BASE IMPONIBILE IVA |
= |
Aspetti contabili
La modalità di registrazione di una bolla doganale e relativi oneri è la seguente.
Ipotizziamo che un’impresa acquisti della merce da un fornitore che risiede in un Paese al di fuori dell’Unione Europea, che è un’importazione soggetta ad IVA.
Nel caso di importazioni l’IVA viene pagata dall’importatore in dogana all'atto dello sdoganamento. L’operazione è comprovata da un documento che prende il nome di bolla doganale sulla quale risulta l’IVA pagata dall’impresa, nonché gli eventuali diritti doganali pagati.
La bolla doganale va registrata nel registro IVA acquisti.
Ipotizziamo che dalla bolla doganale risulti il pagamento di un’IVA pari a 220 euro.
Occorrerà effettuare una registrazione che consenta di rilevare il credito IVA derivante dall’acquisto.
Ciò viene effettuato con una scrittura del tipo:
xx.xx.20xx |
||||||
|
|
Diversi |
A |
Dogana |
|
1.220 |
|
|
Acquisti extra CEE |
|
|
1.000 |
|
|
|
Iva su acquisti |
|
|
220 |
|
Questa registrazione permette di far confluire la bolla doganale nel registro IVA degli acquisti e di rilevare il relativo credito IVA.
Per fare ciò si utilizza un fornitore fittizio, ovvero “DOGANA”.
L’imponibile IVA viene registrato in un conto denominato “ACQUISTI EXTRA CEE”.
Ovviamente la scrittura confluirà anche nel Libro giornale.
Il fornitore estero invierà all’impresa una fattura, indicante l’importo che l’impresa deve pagare.
Ovviamente tale documento non è comprensivo di IVA e non deve essere registrato sul registro IVA acquisti.
Per questa ragione si effettua una registrazione che deve essere riportata nel solo libro giornale.
xx.xx.20xx |
||||||
|
|
Acquisti extra CEE |
A |
Fornitore A extra CEE |
|
1.000 |
In genere, le spese di sdoganamento sono anticipate dallo spedizioniere che riporta tali somme sulla fattura relativa al trasporto.
Le spese di sdoganamento anticipate dallo spedizioniere per conto del cliente sono escluse dalla base imponibile IVA.
Per cui il trasportatore emette una fattura che comprende il compenso per l’attività di trasporto, più l’IVA relativa a tale compenso, più il rimborso delle spese anticipate per conto del cliente sulle quali non viene applicata l’IVA.
Ipotizziamo che lo spedizioniere emetta fattura per 560 euro di cui:
- 300 euro come compenso per il trasporto;
- 66 euro di IVA (300 x 22%);
- 200 euro di imposte anticipate per conto del cliente.
La fattura dello spedizioniere deve essere registrata sia sul registro IVA acquisti che sul libro giornale.
xx.xx.20xx |
||||||
|
|
Diversi |
A |
Fornitore B |
|
566 |
|
|
Spese di trasporto |
|
|
300 |
|
|
|
Iva su acquisti |
|
|
66 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
A questo punto occorre procedere ad effettuare una serie di giroconti che servono ad eliminare il fornitore fittizio “dogana” e i conti “acquisti extra CEE” e “anticipi rimborsati a fornitori”.
xx.xx.20xx |
||||||
|
|
Dogana |
A |
Diversi |
|
1.200 |
|
|
|
|
Acquisti extra CEE |
1.000 |
|
|
|
|
|
Anticipi rimborsati a fornitori |
200 |
|
Fac-simile di bolletta doganale
Novità introdotte dal Codice Doganale dell’Unione
L’Agenzia delle Dogane, con la Nota n. 45898 del 19 aprile 2016 ha illustrato le novità introdotte dal Codice Doganale dell’Unione e le istruzioni operative.
Il cd. “pacchetto” del nuovo Codice doganale dell’Unione si applica dal 1° maggio 2016.
Al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire la validità delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate in vigenza della pregressa normativa doganale è previsto un periodo transitorio, fino al 1° maggio 2019, per consentire l’adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche (reassessment), mentre il progressivo adeguamento dei sistemi elettronici degli Stati membri alle nuove modalità operative avverrà (presumibilmente) entro fine 2020.
L’Agenzia, nel rendere note le novità introdotte, si è prevalentemente focalizzata sui seguenti punti:
- principali novità (validità e uso delle autorizzazioni alle procedure di domiciliazione, presentazione dei documenti di accompagnamento, nuova disciplina per la rappresentanza, facilitazioni per “ordinaria c/o luogo” e “ordinaria c/dogana”);
- presentazione della dichiarazione telematica;
- "ordinaria c/o luogo" (esclusioni e gestione dei luoghi);
- "ordinaria c/o dogana";
- consultazione del canale di controllo e svincolo delle merci;
- modalità di effettuazione dei controlli per dichiarazioni in "ordinaria c/o luogo" e "ordinaria c/o dogana" con FE - colloquio telematico tra ufficio e operatore economico;
- vidimazione dei documenti di accompagnamento della dichiarazione doganale;
- consegna e archiviazione del fascicolo cartaceo (controlli a posteriori e revisione dell'accertamento);
- procedura di soccorso (per l’importazione e l’esportazione).
L'Agenzia delle Dogane ha inoltre diramato la Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016.
Con quest'ultima le Dogane hanno ricordato che l’art. 288 del Regolamento n. 952/2013, in vigore dal 30 ottobre 2013, nel dettagliare le disposizioni applicabili da tale data, dispone l’attuazione delle restanti norme a decorrere dal 1° maggio 2016: da quest’ultima data sono formalmente abrogati il Reg. (CEE) n. 3925/1991, relativo all’eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari, il Reg. (CEE) n. 2913/1992, che istituisce il codice doganale comunitario, ed il Reg. (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine EUR e alla qualifica di esportatore autorizzato.
Riferimenti
Normativi:
Art. 48, Regolamento 612/2009/CE
Art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Artt. 15, Regolamento 800/99/CE
Artt, 21, 23, 25, 67, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Giurisprudenza:
Corte Giustizia Europea, 26 gennaio 1977
Prassi:
Agenzia delle Dogane, Circolare 12 novembre 2012, n. 16/D
Circolare Ministeriale 19 dicembre 1972, n. 874/33650
Agenzia delle Dogane, Circolare 19 aprile 2016, n. 8/D
Agenzia delle Dogane, Nota 19 aprile 2016, n. 45898
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