Nel caso in cui un contribuente non avesse presentato il modello Unico PF 2014 (redditi 2013), nel quale avrebbe dovuto dichiarare attività possedute all’estero, è ancora possibile effettuare il ravvedimento o si deve procedere con la c.d. “voluntary disclosure”?
Non è possibile effettuare, nel caso di specie, alcun ravvedimento per sanare la violazione relativa all’omessa presentazione della dichiarazione. Secondo quanto dispone l’art. 13, c.1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997 è consentito il versamento di una sanzione ridotta, pari a 1/10 del minimo, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, solo a condizione che questa venga“presentata con ritardo non superiore a novanta giorni”. In pratica è sanabile solo la c.d. “tardiva” presentazione, ovvero la presentazione successiva alla scadenza, ma, come detto, con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Resta, quindi, per il caso prospettato nel quesito, la strada della c.d. “voluntary disclosure” che rende possibile sanare le violazioni connesse alle attività detenute all’estero e non dichiarate (si vedano al proposito le indicazioni contenute nella Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015, a proposito delle disposizioni di cui alla L. 15 dicembre 2014, n.186).
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