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Pignoramento presso terzi: corretta tassazione dell’ordinanza di assegnazione di una somma al creditore procedente |
Ad un creditore titolare di un credito soggetto ad IVA a cui con ordinanza di assegnazione - esitata da procedura esecutiva mobiliare presso terzi - è stata attribuita una somma di una certa rilevanza, per cui l'assoggettamento all'imposta in misura proporzionale (0,50%) ovvero in misura fissa (€ 200,00) è notevolmente differente. L'Agenzia delle Entrate ha notificato l'avviso di liquidazione ritenendo dovuta l'imposta in misura proporzionale, ossia in quella dello 0,50%. Assisto un creditore titolare di un credito soggetto ad IVA a cui con ordinanza di assegnazione - esitata da procedura esecutiva mobiliare presso terzi - è stata attribuita una somma di una certa rilevanza, per cui l'assoggettamento all'imposta in misura proporzionale (0,50%) ovvero in misura fissa (€ 200,00) è notevolmente differente. L'Agenzia delle Entrate ha notificato l'avviso di liquidazione ritenendo dovuta l'imposta in misura proporzionale, ossia in quella dello 0,50%. È corretta tale quantificazione dell'imposta?
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