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Per esigenza di speditezza ed efficienza dell’azione amministrativa, la competenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento si determina inderogabilmente in base al criterio di correlazione tra l’ambito territoriale di operatività del concessionario (ora agente della riscossione) e il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo. È, pertanto, da considerare nulla la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione territorialmente incompetente. Questo il principio emergente dalla sentenza n. 701 del 28 febbraio 2022 pronunciata dalla CTR per la Lombardia.
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