La scelta convenzionale operata dai coniugi separati, di non seguire quanto statuito dal giudice circa il versamento degli assegni alimentari, ma, in luogo di questi, pagare le rate del mutuo, è legittima e, in quanto tale, non fa perdere il diritto alla deducibilità delle spese sostenute.
È quanto emerge dall’ordinanza di Cassazione del 2 aprile scorso, n. 6794, con cui la Corte conferma il diritto del marito alla deduzione delle rate di mutuo pagate in vece e per conto della moglie, già riconosciuto dai giudici di secondo grado
Nessun limite se l’adempimento alternativo è di pari importo a quello statuito dal Giudice
A far dare l’ok alla deducibilità, l’equivalente importo delle rate di mutuo accollato rispetto all’ammontare stabilito dal Giudice per gli assegni di mantenimento: non essendo le prime di entità superiore alle seconde, non v’è motivo di impedirne la deducibilità.
L’accollo è un modo diverso di estinzione dell’adempimento
Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, che negava la deducibilità reputando l’accollo una modalità di adempimento “non normativamente tipizzata”, la Corte ricorda che l’accollo, come anche l’espromissione e la delegazione, sono contemplati dagli artt. 1268 e seguenti del c.c. come “modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento”. Come chiarito dagli Ermellini, nel caso di specie, è pacifico che la coniuge debitrice (del mutuo) è rimasta “di certo” sollevata dall’onere di adempiere in prima persona, in tal modo avvantaggiandosi “alla stessa stregua di come sarebbe avvenuto se la corresponsione dell’assegno periodico fosse avvenuta direttamente a suo favore con le modalità consuete”.
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