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Massima | Il caso | Le questioni | Le soluzioni giuridiche | Osservazioni |
I corrispettivi in favore di associazioni sportive dilettantistiche, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore ad Euro 200.000, non possono essere recuperate a tassazione per mancanza di inerenza, essendovi al riguardo la presunzione assoluta in base alla quale vanno considerate spese di pubblicità ai sensi dell'articolo 90, comma 8 della legge 289 del 2002. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza 8540 del 6 maggio 2020 con cui ha accolto un ricorso di una srl annullando definitivamente l’avviso di accertamento impugnato.
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