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Cass. Civ.,16 settembre 2021, n. 25034
Massima | Il caso | La questione | La soluzione giuridica | Osservazioni |
L'attività di accertamento fiscale può essere svolta dall'amministrazione finanziaria utilizzando elementi comunque acquisiti, non essendo necessario che gli indizi siano plurimi, in quanto anche un unico indizio, se dotato dei requisiti di gravità e di precisione, può fondare una legittima ripresa a tassazione. Gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della GdF senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva previste per il procedimento penale sono inutilizzabili solo in ambito penale, restando pienamente utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale. Al fine dello svolgimento dell'attività di contrasto e accertamento dell'evasione fiscale, l'amministrazione finanziaria può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione dei soli elementi la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere stati acquisiti in violazione di “diritti fondamentali” di rango costituzionale. La presenza di una specifica “scheda cliente” della cosiddetta “Lista Falciani” relativa al contribuente comporta il sorgere, in capo di quest'ultimo, dell'onere di giustificare gli importi indicati nella stessa. ...
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