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Massima | Il caso | La questione | Le soluzioni giuridiche | Osservazioni |
In tema di “esterovestizione”, ai fini delle Imposte sul reddito, si considerano “residenti” le società che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la “sede legale” o dell'amministrazione nel territorio dello stato. Per “sede legale” deve intendersi quella “effettiva”: ovvero il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative, decisionali e di direzione della società. L'onere della prova della sussistenza dei presupposti impositivi previsti dall' art. 73 del Tuir e dell'eventuale “controllo di fatto” spetta all'Agenzia delle entrate.
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