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È logicamente inammissibile considerare soggettivamente inesistenti operazioni mai avvenute e che, quindi, sono oggettivamente inesistenti |
CTR Sicilia
Massima | Il caso | La questione | Le soluzioni giuridiche | Osservazioni |
La fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti presuppone che le operazioni siano state effettivamente effettuate ma tra soggetti diversi da quelli risultati dalla fattura: da ciò deriva l'inammissibilità logica e giuridica, di considerare soggettivamente inesistenti operazioni mai avvenute e quindi “oggettivamente” inesistenti.
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