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Massima | Il caso | La questione | La soluzione giuridica | Osservazioni |
Sussiste la giurisdizione del giudice tributario su tutti i fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella, ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida, rimanendo al giudice ordinario la sola cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
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