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È competente il giudice ordinario per il maggior danno da ritardato rimborso IVA o credito d'imposta |
Massima | Il caso | La questione | La soluzione giuridica | Osservazioni |
In caso di domanda giudiziale finalizzata al ripristino del “maggior danno” avanzata dal contribuente, ai sensi dell'art. 1224, comma 2 c.c., e derivante dal ritardato adempimento spontaneo di un rimborso tributario da parte dell'ufficio o di un credito d'imposta, spetta al giudice ordinario dirimere tale controversia. È quanto hanno disposto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in concomitanza della Sentenza n. 37445 del 21 dicembre 2022.
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