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Circolazione dei crediti delle procedure concorsuali: possibilità di cessione anticipata rispetto alla chiusura del periodo d'imposta |
La vicenda processuale | La questione sottoposta alle Sezioni Unite | Il percorso seguito nell'ordinanza di rimessione | La decisione delle Sezioni Unite | Le ritenute sugli interessi attivi | L'istituto dello scomputo e del rimborso nel caso in cui le ritenute siano state operate su interessi attivi maturati durante la procedura | Il momento in cui verificare la presenza del residuo attivo | La dichiarazione di maxi-periodo anteriormente alla chiusura della procedura | Alla ricerca di ulteriori soluzioni | La cessione del credito | Le Sezioni Unite sulla cessione del credito | Altri strumenti elaborati dalla prassi | Osservazioni conclusive |
In tema di circolazione dei crediti delle procedure concorsuali, posto che il credito IRES da eccedenza d'imposta versata a titolo di ritenuta d'acconto nasce in esito e per l'effetto del compimento delle attività di liquidazione, di modo che la dichiarazione concernente il maxi-periodo concorsuale comporta soltanto la rilevazione di un credito già sorto, valida ed efficace tra cedente e cessionario è la cessione di quel credito operata dal commissario liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa antecedentemente alla cessazione della procedura, benché non rispondente ai requisiti formali stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato; laddove il contratto stipulato dopo la cessazione della procedura, che risponda a quei requisiti, si traduce in una riproduzione contrattuale, la quale costituisce un adempimento dovuto, funzionale a consentire al cessionario di far valere nei confronti del fisco il credito che gli è stato ceduto.
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