Il contenuto integrale è riservato solo agli utenti abbonati che hanno effettuato la Login.
Non sei ancora abbonato? ABBONATI SUBITO
ABBONATI ONLINE | Preferisci vedere il prodotto insieme a un nostro esperto? |
---|---|
Abbonamento al portale
|
|
![]() |
È applicabile il cumulo giuridico solo in caso di violazioni formali quali i ritardi nella fatturazione |
Massima | Il caso | La questione | Le soluzioni giuridiche | Osservazioni |
Il ritardo nella fatturazione, sanzionato dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, integra una violazione formale e non anche sostanziale dell'art. 21, comma 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ove la condotta, pur oggettivamente lesiva per l'esercizio delle azioni di controllo, non abbia arrecato alcun pregiudizio, con accertamento di fatto di competenza del giudice di merito, sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo, sicchè, in caso di pluralità di violazioni della medesima disposizione, è applicabile l'art. 12, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Leggi dopo |