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Agevolazioni prima casa: in caso di riacquisto infrannuale, basta la registrazione tempestiva dell’atto per non incorrere in decadenza |
Massima | Il caso | La questione | Le soluzioni giuridiche | Osservazioni |
In tema di benefici cd. "prima casa", in caso di rivendita dell'immobile acquistato con imposta agevolata, la tempestiva registrazione della scrittura privata di compravendita - entro l’anno dall’alienazione del primo - di altro immobile da destinare ad abitazione principale conferisce certezza alla data di acquisto della nuova proprietà, senza che sia richiesta, altresì, la formalità della trascrizione dell’atto nei registri immobiliari affinché il contribuente non incorra nella decadenza comminata alla nota II-bis dall’art. 1, comma 4, della Tariffa, parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in quanto già con la stipula del contratto si produce l'effetto traslativo della proprietà.
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