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Trascrizione dell'accettazione tacita di eredità esente da imposta di bollo e tassa ipotecaria secondo l'indirizzo giurisprudenziale di merito prevalente |
Premessa | La casistica controversa | La giurisprudenza prevalente propende per il regime agevolato | I precedenti di segno contrario | Il rinvio a nuovo ruolo e la rimessione alla pubblica udienza della V sezione civile |
È vivace il dibattito giurisprudenziale, che interessa in particolare la categoria dei notai, se alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità si debba o meno applicare il regime agevolativo previsto dall'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 23/2011 (rubricato “Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare”) il quale prevede che “gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta”.
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