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Premessa | La casistica | Soluzione prospettata dal contribuente | Il parere dell’Agenzia delle Entrate | In conclusione |
La disciplina dell'esterovestizione consente all'Amministrazione finanziaria di presumere, salvo prova contraria, l'esistenza nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione di società ed enti che detengono direttamente partecipazioni di controllo in società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia, quando, alternativamente sono controllati, anche indirettamente da soggetti residenti nel territorio dello Stato o sono amministrati da un consiglio di formato in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato. Se la società non detiene partecipazioni in società italiane e non svolge funzioni di holding la presunzione non si può comunque applicare.
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