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La rivalutazione di beni e partecipazioni prevista dal Decreto Agosto: profili di diritto tributario e penale |
Premessa | La disciplina generale dell'art. 110 D.L. n. 104/2020 | Profili tributari | Profili di rilevanza penale |
L'art. 110 D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) stabilisce che i contribuenti indicati all'art. 73, comma 1, lett. a) e b),T.U.I.R. (società di capitali ed enti pubblici o privati residenti che svolgono attività commerciale), che non adottano i principi internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 c.c. e di ogni altra disposizione di legge in materia, rivalutare beni materiali e immateriali nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., che siano iscritte tra le immobilizzazioni nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019. La rivalutazione, che va effettuata nel bilancio successivo a quello appena citato (i.e., nel bilancio al 31.12.2020, per le società aventi esercizio solare), esplica, in prima battuta, i suoi effetti in ambito civilistico, i quali possono poi essere estesi anche a livello fiscale, riallineando i valori fiscali ai maggiori valori contabili di bilancio, mediante il versamento di una imposta sostitutiva pari al 3% dei predetti maggiori valori.
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