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Premessa | Presupposto dell’imposta (art. 2 D.Lgs. 446/1997) | L'attività artistica o sportiva costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere il requisito dell'autonoma organizzazione? | In conclusione |
Ad un contribuente italiano, esercitante un’attività professionale nel settore musicale, era stato contestato dall’amministrazione finanziaria, il mancato versamento di imposte – comprese IRAP – relativamente ai proventi derivanti dalla propria attività. Sul tema si erano espressi, nel corso degli anni, i giudici di merito e, infine, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15174 del 16 luglio 2020. Fra i vari aspetti affrontati e decisi dalla suprema corte è stata confermata la tesi giurisprudenziale secondo la quale, in linea generale, l’attività artistica, anche esercitata professionalmente, non comporta l’esistenza di “autonoma organizzazione” e, per questo motivo, l’attività suddetta non può essere considerata soggetta ad IRAP. L’attività artistica, infatti, “costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali”.
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