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Gli effetti della sanatoria dei crediti di imposta R&S sul contenzioso tributario e sul processo penale |
Premessa | La definizione dei crediti di ricerca e sviluppo il cui indebito utilizzo sia stato già constatato o accertato con provvedimenti non definitivi. Gli effetti sul processo tributario e sul procedimento penale | Atti o provvedimenti impugnabili al momento di entrata in vigore del D.L. 146/2021 | Definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione | Atti o provvedimenti oggetto di giudizio pendente in primo grado, ovvero confermati con sentenza non ancora definitiva | La causa di non punibilità prevista dall'art. 5, comma 11, del D.L. 146/2021 | In conclusione |
La possibilità di sanare i crediti di imposta R&S recati da atti di recupero o altri provvedimenti impositivi non ancora definitivi al momento di entrata in vigore della misura agevolativa, senz'altro si riverbera sul potenziale esito dei contenziosi tributari aventi ad oggetto gli atti o provvedimenti sanati. Allo stesso modo, l'introduzione di una specifica causa di non punibilità (art. 5, comma 11, ultimo periodo, del D.L. 146/2021), che si sovrappone a quella già prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 74/2000, è destinata a segnare le sorti delle pendenze penali scaturite da denunce – ex art. 331 c.p.p., o comunicazioni notizie di reato – ex art. 347 c.p.p., relative all'ipotesi delittuosa prevista e punita dall'art. 10 quater del medesimo Decreto.
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