Il contenuto integrale è riservato solo agli utenti abbonati che hanno effettuato la Login.
Non sei ancora abbonato? ABBONATI SUBITO
ABBONATI ONLINE | Preferisci vedere il prodotto insieme a un nostro esperto? |
---|---|
Abbonamento al portale
|
|
![]() |
Ammissione al passivo fallimentare: la prescrizione del credito tributario non va al giudice tributario |
Premessa | Questione deferita alle Sezioni Unite: giurisdizione | Opposizione all'esecuzione attuata con il pignoramento presso terzi | Ammissibilità delle opposizioni | In conclusione |
Ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario.
Leggi dopo |