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Responsabilità limitata dell'amministratore di fatto se dimostrata la fittizietà della società stessa |
Cass. Civ., sez. trib.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1946 del 23 gennaio scorso, ha confermato non risponde in modo diretto delle violazioni tributarie l'amministratore di fatto di una società destinataria di fatture soggettivamente inesistenti a meno che non venga dimostrata la fittizietà della società stessa.
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