In tema di transfer pricing costituisce violazione del disposto di cui all’art. 12, commi 7 e 10, Legge n. 212/2000 l’utilizzo, nell’avviso di accertamento, di un indicatore di redditività diverso da quello applicato nel processo verbale di constatazione.
Così agendo l’Amministrazione finanziaria è venuta meno all’obbligo di lealtà, vanificando completamente il senso del contraddittorio anticipato, giacché esso si è svolto interamente utilizzando un metodo diverso da quello utilizzato nell’accertamento, senza che sia stata esplorata la possibilità di correggere la contestazione iniziale, invitando la contribuente a produrre la documentazione specificatamente occorrente ed omettendo una nuova contestazione, sulla quale la stessa società potesse esporre le sue osservazioni.
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