È da dichiararsi invalido il deposito di un ricorso inviato per via telematica di un ricorso cartaceo inviato a mezzo posta, in quanto il deposito avrebbe dovuto essere effettuato o presso la segreteria della Commissione informa cartacea o spedito per posta.
Altresì è inammissibile il ricorso in primo grado è inammissibile se in copia per immagine su supporto informatico di documento analogico.
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