Un’operazione triangolare, per essere considerata quale cessione all’esportazione, non presuppone necessariamente che il trasporto dei beni nell’altro Stato membro avvenga a cura o a nome del cedente, essendo sufficiente che la consegna a cessionario nazionale sia stata, per comune volontà, originariamente prevista come cessione per il trasporto e la consegna a clienti residenti nell’altro Stato membro e che tale previsione risulti contenuta ed esplicitata in tutta la documentazione relativa alle operazioni in questione.
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