Non può considerarsi soggetto estinto la società operante quale s.r.l. al momento dell’accertamento e trasformatasi poi in s.a.s., di cui il contribuente fu prima amministratore unico e poi socio accomandatario. La società avendo svolto sempre la stessa attività ed avendo sempre la medesima compagine sociale non si è estinta, ma ha mutato la propria forma giuridica.
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