Può essere disposta la sospensione del processo tributario, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., al fine di attendere che vengano adottati i provvedimenti da parte del GUP/GIP del Tribunale Penale e, quindi, in attesa di acquisire elementi probatori circostanziati ed inconfutabili con i poteri propri del Giudice penale.
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