Nel caso di fusione per incorporazione tra due società di capitali, in applicazione dell’art. 172, comma 9, del TUIR, gli effetti della fusione decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società incorporante, laddove il riferimento dell’art. 172, comma 9, del TUIR, alla “data… in cui si è chiuso l’ultimo esercizio” è da intendere non già come l’ultimo giorno dell’esercizio stesso, ma come l’ultimo bilancio approvato.
È, pertanto legittima la retrodatazione a far data addirittura dall’inizio dell’esercizio già terminato, ma non ancora approvato.
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