Nel contratto di compravendita, la condizione secondo cui la "parte acquirente si obbliga a convocare le parti dinanzi al notaio per la stipula dell’atto definitivo" entro un determinato termine, costituisce condizione sospensiva (e non meramente potestativa) degli effetti dedotti in contratto e, pertanto, il relativo regime tributario è disciplinato dall’art. 27 del d.P.R. n. 131/1986.
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