In materia di cessazione del rapporto di lavoro di singoli lavoratori, come somme non imponibili, ex art. 4, comma 2-bis, D.L. n. 173/1988, non solo quelle conseguite con apposito accordo per l'erogazione all'incentivo della risoluzione del rapporto, ma tutte quelle erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo; ciò, in particolare, può essere sia un'indicazione in tal senso nell'atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi.
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