Sommario
Inquadramento | Aspetti generali | Efficacia delle norme | Informazione e conoscenza degli atti | Chiarezza e motivazione degli atti | Affidamento, buona fede ed errori del contribuente | Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali | Garante del contribuente | Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale | Il nuovo diritto di interpello | Riferimenti |
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Inquadramento | Aspetti generali | Efficacia delle norme | Informazione e conoscenza degli atti | Chiarezza e motivazione degli atti | Affidamento, buona fede ed errori del contribuente | Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali | Garante del contribuente | Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale | Il nuovo diritto di interpello | Riferimenti |
Inquadramento
Lo Statuto del contribuente, approvato con la Legge n. 212/2000, risponde all’esigenza della corretta applicazione di tutti i tributi, secondo, quelle che sono le norme fondamentali. Ricordiamo che i tributi vengono classificati:
- imposta: prelievo coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato ai contribuenti in base alla loro capacità contributiva (art. 23 Cost.);
- tassa: controprestazione interposta in una relazione sinallagmatica;
- contributo: tributo pagato che non necessariamente implica una controprestazione.
La Costituzione definisce i principi fondamentali cui poi deve attenersi il Legislatore fiscale nell’emanare le norme tributarie:
- riserva di legge (art. 23 Cost.);
- capacità contributiva (art. 53 Cost.);
- universalità dell’imposta (art. 53 Cost.);
- uguaglianza (relativa) dell’onere fiscale;
- progressività del sistema tributario (art. 53 Cost.).
Si vuole accennare anche all’art. 2 della Costituzione che contiene un principio di solidarietà, mentre l’art. 75 ricorda che “non è ammesso il referendum abrogativo di leggi tributarie”, da ultimo l’art. 119 stabilisce che “le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti della Legge della Repubblica”.
L’art. 23 della Costituzione introduce una riserva di legge stabilendo che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Quindi si fa riferimento a qualsiasi atto avente forza di Legge quindi legge ordinaria, decreto legge, decreto legislativo. La riserva di legge relativa stabilisce che il legislatore possa demandare la disciplina a fonti di rango inferiore, ma avendo comunque un contenuto minimo.
L’art. 53 stabilisce che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva; tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche; il sistema tributario è improntato su criteri di progressività”.
Vengono così introdotti due criteri di equità orizzontale e verticale, ovvero coloro che si trovano nelle stesse condizioni devono pagare le stesse imposte e chi ha un reddito maggiore avrà un maggior carico impositivo.
Le fonti del diritto tributario sono:
- Costituzione;
- legge ordinaria dello Stato;
- Statuto dei diritti del contribuente (ciò in virtù della sentenza della Cass. 14 aprile 2004, n. 7080);
- decreto legge;
- decreto legislativo;
- regolamento per dare concreta attuazione;
- istruzioni Ministeriali (meri atti a rilevanza interna);
- norme di diritto tributario internazionale;
- usi che sono fonti di diritto non scritte.
Viene negata qualunque rilevanza alla prassi degli Uffici.
Le fonti vengono distinte in:
- fonti-atto o fonti di produzione;
- fonti di cognizione o fonti-fatto.
Le prime sono emesse da enti che hanno potestà normativa, mentre le seconde sono volte a rendere conoscibile il diritto.
Aspetti generali
I principi generali dell’ordinamento tributario italiano, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, sono contenuti nella Legge 212/2000, ed essi sono derogabili o modificabili solo espressamente e mai da leggi speciali.
L’aspetto più importante è però il fatto che questa legge ci indica quali sono i diritti dei contribuenti.
In evidenza: norme interpretative |
L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria. |
In evidenza: contribuenti non residenti | |
Le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, l’utilizzazione di moduli e le agevolazioni relativi all’attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte sono garantiti anche ai contribuenti non residenti. |
Nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, lo statuto dei diritti del contribuente stabilisce che le leggi (e gli atti aventi forza di legge) che contengono tali nozioni devono:
- menzionarne l’oggetto nel titolo;
- avere la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli;
- deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.
In evidenza: eccezione |
Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima. |
Efficacia delle norme
Dal momento che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.
Bisogna poi ricordare che:
- le norme tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione;
- I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
In evidenza: impossibilità di utilizzo del decreto-legge |
Non si può disporre con decreto-legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti. |
Informazione e conoscenza degli atti
La legge in commento stabilisce che l’Amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari, le risoluzioni e, in generale, gli atti inerenti l’organizzazione, le funzioni e i procedimenti che emana.
Per assicurarne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente, l’Amministrazione provvede comunque a comunicarli in modo tale da garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
In aggiunta, l’Amministrazione deve informare il contribuente di ogni circostanza a sua conoscenza dalla quale possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento di un credito.
In ogni caso, l’Amministrazione finanziaria non può richiedere al contribuente documenti ed informazioni già in suo possesso (o in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente), poiché considerati acquisiti ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Infine, prima di procedere ad eventuali iscrizioni a ruolo, e qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, l’Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Chiarezza e motivazione degli atti
Secondo quanto disposto dalla Legge n. 241/1990, gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono:
- essere motivati;
- contenere la motivazione dei provvedimenti amministrativi;
- indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.
In evidenza: allegati |
Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama |
Essi devono, inoltre, tassativamente indicare:
- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
- le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Bisogna infine ricordare che, quando ne ricorrano i presupposti, la natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa.
Affidamento, buona fede ed errori del contribuente
I rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
Qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori.
La sanzione non viene irrogata anche nel caso in cui:
- la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria;
- essa si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
In evidenza: giudizio pendente |
La pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria non determina obiettiva condizione di incertezza. |
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
utti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività:
- sono effettuati per effettive esigenze di indagine;
In evidenza: Effettive esigenze di indagine (circ. GdF n. 1/2018) |
L’accesso deve essere utilizzato dagli Uffici finanziari qualora vi siano effettive esigenze di indagine e ciò ricorre quando:
Qualora non dovessero ricorrere tali esigenze, i controlli devono essere esperiti ricorrendo agli altri poteri istruttori meno invasivi per il contribuente. |
- si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile alle attività e alle relazioni professionali del contribuente;
- devono essere motivati.
Prima di procedere con le verifiche fiscali, gli addetti devono informare il contribuente della possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa in commissione tributaria e di ogni altro diritto e obbligo che sorge in occasione di verifica.
Su richiesta del contribuente, i documenti possono essere esaminati o presso lo studio del professionista che lo assiste o presso l’ufficio dei verificatori.
In evidenza: Durata ispezioni, accessi e verifiche |
L’art. 12, co. 5 dello Statuto fissa la durata delle verifiche presso la sede del contribuente, stabilendo che questa non può essere superiore a 30 giorni lavorativi, che possono però essere prorogati di ulteriori 30 giorni in caso di complessità. Tuttavia, è specificato che i verificatori non possono permanere più di 15 giorni lavorativi in un trimestre nel caso di lavoratori autonomi o imprese in contabilità semplificata. |
Se il contribuente ritiene che i verificatori stiano procedendo con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente.
Alla chiusura delle operazioni, i verificatori devono sottoscrivere e rilasciare il processo verbale finale. Entro 60 giorni dal ricevimento, il contribuente può comunicare all’Ufficio competente eventuali osservazioni e richieste. La norma, nel riconoscere al contribuente la possibilità di formulare osservazioni e richieste entro il suddetto termine, evidenzia l'importanza della fase istruttoria prodromica all'eventuale atto impositivo, mettendo il contribuente nella condizione di poter partecipare attivamente al procedimento tributario attivando un contraddittorio ai fini sia difensivi sia collaborativi (CTR – Toscana, sentenza 15 maggio 2015, n. 870).
Durante il suddetto periodo, l’Amministrazione non può emanare avvisi di accertamento, salvo casi particolari di urgenza. L’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva (Cass., sentenza 4 aprile 2014 n. 7960).
Nel caso invece di “controlli a tavolino” ossia i controlli eseguiti senza accedere nella sede del contribuente, il contradditorio endoprocedimentale non è obbligatorio, così l’Agenzia delle Entrate o l’Ente impositore può emettere l’avviso di accertamento senza dover attendere il decorso dei 60 giorni (Cass. sentenza 9 dicembre 2015 n. 24823 e Corte Costituzionale ordinanza n. 187/2017). Tuttavia, il contraddittorio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento non è obbligatorio neanche nell’ipotesi in cui vi sia stato un accesso dei verificatori ai locali del contribuente, durante il quale però non sono stati raccolti documenti utili ai fini del controllo. Infatti, secondo i giudici di legittimità ciò che rileva ai fini dell’obbligatorietà del termine dei 60 giorni, è la circostanza che in fase di accesso e/o di ispezione, i verificatori abbiano acquisito documentazione utilizzata poi effettivamente nella motivazione dell’avviso, in mancanza di ciò il contradditorio non è necessario.
Con l’ordinanza n. 6347/2018, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del contradditorio tra Fisco e contribuente, ma nell’ambito di avviso di recupero, ossia di quell’atto tramite cui gli Uffici richiedono i crediti indebitamente impiegati. Nell’orientamento giurisprudenziale prevalente tali atti sono equiparati agli avvisi di accertamento, anche al fine del computo dei 60 giorni per la trasmissione di memorie ed osservazioni da parte del contribuente, prima dell’emissione dell’atto. Con l’ordinanza n. 6347/2018, la Suprema Corte giunge però ad un’altra conclusione ritenendo gli avvisi di recupero (che conseguono ad un controllo automatizzato) un adempimento prodromico all’avviso di accertamento, escludendo così l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo laddove previsto.
Garante del contribuente
Il Garante del contribuente, istituito (secondo quanto disposto dall’art. 13 della Legge n. 212/2000) presso ogni Direzione Regionale delle Entrate, è un organo di controllo monocratico scelto e nominato dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale il cui incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta.
In evidenza: Compenso |
L’art. 19-septies del D.L. n. 148/2017, che modifica l’art. 13 dello Statuto, determina in € 2.788,87 il compenso lordo mensile spettante ad ogni Garante. Inoltre, devono essergli rimborsate le spese di trasferta qualora, nello svolgimento delle sue funzioni, debba spostarsi in un comune diverso da quello in cui ha sede l’organo. |
La sua funzione è quella di rivolgere, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti un comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria, richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente.
La competenza dell’Organo non si limita ai soli tributi erariali, ma ricomprende anche i tributi locali e gli atti emanati dagli Enti locali in materia di tributi.
Come chiarito dalla Guardia di Finanza nella Circolare n. 1/2018, il Garante non ha il potere di annullare o revocare gli atti dell’Amministrazione finanziaria, ma dall’istanza qualificata proposta dall’Organo discende l’obbligo per gli uffici finanziaria di riesaminare l’atto precedentemente adottato.
Il Garante del contribuente comunica poi l’esito dell’attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l’autore della segnalazione.
Da segnalare che al Garante manca il potere potestativo verso gli Organi dell’Amministrazione.
Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale
Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 ha inserito nella Legge 27 luglio 2000, n. 212 il nuovo articolo 10-bis, contenente la nuova disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale; tale nuova disposizione ha sostituito in toto il vecchio articolo di riferimento della fattispecie, cioè l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73.
Il nuovo art. 10-bis stabilisce che “Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”.
OPERAZIONI PRIVE DI SOSTANZA ECONOMICA | VANTAGGI FISCALI INDEBITI |
i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; | i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. |
In evidenza: condizione di non abusività |
Le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente non si considerano abusive. |
In ogni caso:
- resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale;
- l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio;
- il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali;
- il contribuente può proporre interpello per conoscere se le operazioni che intende realizzare (o che siano state realizzate), costituiscano fattispecie di abuso del diritto tramite istanza presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione (o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima).
In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.
L'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto; la richiesta di chiarimenti è, a sua volta, notificata dall'Amministrazione finanziaria entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti (ovvero di inutile decorso del termine per rispondere alla richiesta) e quella di decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni, altrimenti, in deroga, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo viene prorogato fino ai sessanta giorni.
L'atto impositivo deve essere, a pena di nullità, specificamente motivato in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati e ai chiarimenti forniti dal contribuente.
Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, ma resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.
Bisogna infine tener presente che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40272 del 1 ottobre 2015, ha di fatto depenalizzato l’abuso del diritto: anche per i procedimenti in corso, infatti, anche chi era stato già condannato viene prosciolto poiché “il fatto non è più previsto dalla legge come reato”.
Nella recente Circolare n. 1/2018, la Guardia di Finanza dedica ampio spazio alla disciplina dell’abuso del diritto, chiarendo innanzitutto che le nozioni di abuso, legittimo risparmio di imposta ed evasione fiscale non possono sovrapporsi, cosicché le stesse si pongono in un rapporto di reciproca esclusione.
In particolare, l’abuso del diritto non si configura mai quando vi è un risparmio di imposta illecito, ossia quando questo deriva da una violazione della norma tributaria, in quanto in questo caso si configura un’ipotesi di evasione di imposta. Pertanto, l’abuso del diritto si ha quando il vantaggio fiscale si è conseguito nel rispetto delle disposizioni tributarie.
Il nuovo diritto di interpello
Secondo quanto disposto dal nuovo art. 11 (Diritto di interpello) della legge in oggetto, il contribuente può interpellare l’Amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.
L’istanza di interpello può essere presentata dai contribuenti, anche non residenti, e dai soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all’adempimento di obbligazioni tributarie; essa deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto (o connessi) alla fattispecie cui si riferisce l’istanza, a prescindere dai tempi di risposta concessi all’Amministrazione.
La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell’Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente, e gli atti impositivi o sanzionatori difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.
La seguente tabella sintetizza le fattispecie interpellabili e i relativi tempi di risposta:
Fattispecie interessata | Tempi di risposta |
Applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime. | 90 giorni |
sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi previsti. | 120 giorni |
applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie. | 120 giorni |
Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei dati forniti, l’Amministrazione chiede (una sola volta) all’istante di integrare la documentazione presentata, e in tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.
La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all’istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza.
Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, opera l’istituto del silenzio-assenso, secondo il quale l’Amministrazione concorda con la soluzione prospettata dal contribuente; l’efficacia della soluzione proposta si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione (essa avrà valenza solamente per eventuali comportamenti futuri dell’istante).
Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze di interpello disapplicativo, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all’atto impositivo.
In evidenza: non incidenza delle scadenze e sui termini di decadenza |
La presentazione delle istanze di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. L’istanza comunque deve essere presentata preventivamente rispetto alle scadenze. |
In evidenza: risposta tramite circolare |
Se un numero elevato di contribuenti presenta istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l’Amministrazione pubblicherà la risposta sotto forma di circolare o di risoluzione; in ogni caso la risposta deve anche essere comunicata ai singoli istanti. Con il provv. 7.8.2018, l’Agenzia delle Entrate interviene in merito al regime di pubblicità delle risposte degli interpelli a partire dal 1° settembre 2018. A seguito delle novità, saranno pubblicate le risposte relative a tutte le tipologie di interpello disciplinate dall’articolo 11 dello Statuto. Inoltre, gli Uffici dovranno pubblicare anche una sintesi delle posizioni interpretative espresse dagli stessi in riferimento agli interpelli sui nuovi investimenti (articolo 2, Dlgs 147/2015) e alle consulenza giuridica.
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Riferimenti
Normativi
- D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
- D. Lgs. 24 settembre 2015 , n. 156
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289
- D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32
- Legge 27 luglio 2000, n. 212
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
Giurisprudenza
- Corte di Cassazione, ordinanza 11 luglio 2018, n. 18245
- Cass. civ. sez. VI, 14 marzo 2018, n. 6347
- C. Cost., ordinanza 5 luglio 2017, n. 187
- Cass. S.U., sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823
- Cass. pen., sez. III, sentenza 1 ottobre 2015, n. 40272
- Comm. Trib Reg. Toscana, sentenza 15 maggio 2015 n. 870
- Corte di Cassazione, sentenza 4 aprile 2014 n. 7960
- Cass. civ., 11 maggio 2012, n. 7318
- Cass. civ., 21 marzo 2012, n. 4516
- Cass. civ., 13 ottobre 2011, n. 21103
- Cass. civ, 16 settembre 2011, n. 18906
- Cass. civ., 5 maggio 2010, n. 10805
Prassi
- Agenzia delle Entrate, provvedimento 7 agosto 2018, prot. n. 185630/2018
- Guardia di Finanza, Circolare 1° dicembre 2017, n. 1/2018
- Agenzia delle Entrate, Circolare 19 marzo 2012, n. 9/E
- Agenzia delle Entrate, Circolare 19 ottobre 2006, n. 32/E
- Agenzia delle Entrate, Circolare 4 agosto 2006, n. 28/E
- Agenzia delle Entrate, Circolare 3 agosto 2001, n. 77/E
- Ministero delle Finzanze, Circolare 17 maggio 2000, 98
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