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Scissione d'azienda |
Inquadramento | Nozione generale | Aspetti civilistici | Aspetti fiscali | Disposizioni antielusive e abuso del diritto | Le risoluzioni antielusione in tema di scissione immobiliare | Retrodatazione fiscale e contabile della scissione | Aspetti contabili | Il bilancio straordinario di scissione | La situazione patrimoniale | La relazione dell’organo amministrativo | Il bilancio di chiusura in caso di scissione totale | Il bilancio di apertura delle società beneficiarie | Il primo bilancio di esercizio successivo alla scissione | La retrodatazione degli effetti della scissione | Il rapporto di cambio nella scissione | Esempi di scritture contabili | Riferimenti |
L'operazione della scissione è definita come la possibilità da parte di una società di assegnare il suo patrimonio in tutto o in parte, a più società preesistenti o di nuova costituzione con assegnazione delle relative azioni o quote ai suoi soci della prima. La scissione si distingue in scissione totale e scissione parziale. La scissione di società in liquidazione non è consentita, qualora avesse già iniziato l'operazione di liquidazione dell'attivo. Nel caso delle cooperative si ritiene che tale forma societaria non possa attuare una scissione totale o parziale del proprio patrimonio a beneficio di soggetti che non siano anche essi società cooperative. Una società cooperativa a mutualità prevalente non può effettuare una scissione a beneficio di una cooperativa di nuova costituzione o precostituita che sia a mutualità non prevalente. In caso contrario si potrebbero individuare manovre elusive del disposto dell'art. 2514 c.c. La scissione può essere totale o parziale: si ha scissione totale quando l'intero patrimonio di una società viene assegnato ad altre società, preesistenti o di nuova costituzione; contestualmente i suoi soci ricevono in cambio delle azioni o quote della società scissa un numero di azioni proporzionali di azioni o quote della società che hanno beneficiato...
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