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È inesistente ed insuscettibile di sanatoria il ricorso notificato dal contribuente a mezzo PEC prima della entrata in vigore del Processo Tributario Telematico nella Regione Lazio, ossia prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L. n. 53/1994. Così ha stabilito la cassazione con l’ordinanza n. 14937/20, depositata il 14 luglio.
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