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Massima | Il caso | La questione | Le soluzioni giuridiche | Osservazioni |
Ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, nota II-bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 131, 1. n. 549/1995, la nozione di "casa di abitazione" deve essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato, sicché tale idoneità deve ritenersi insussistente nel caso in cui l'immobile sia locato a terzi. Conseguentemente, l'agevolazione spetta anche all'acquirente che sia titolare del diritto di proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato.
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