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Chiusura della partita IVA senza previa fatturazione delle prestazioni già eseguite ad enti pubblici |
Massima | Il caso | La questione | La soluzione giuridica | Osservazioni |
In caso di cessazione dell'attività, ancorché l'articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/1972 preveda l'esigibilità differita dell'imposta sul valore aggiunto, il contribuente può procedere alla chiusura della partita IVA, ove le prestazioni di servizi rese ad enti pubblici non siano state ancora remunerate, soltanto previa anticipazione della fatturazione di dette prestazioni e, quindi, dell'esigibilità dell'IVA rispetto al momento dell'effettivo incasso, con conseguente appostazione dell'ammontare d'imposta residualmente dovuto in relazione a tali prestazioni nell'ultima dichiarazione fiscale
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