In base all’art.19, Legge n. 74/1987, il contribuente che si separa, trasferendo la nuda proprietà dell’immobile in cui conserva il diritto di abitazione, non decade dai benefici prima casa se aliena il bene prima dei cinque anni dall’acquisto, senza acquistare altro immobile entro un anno, a patto che nell’accordo di separazione sia stato assunto tale obbligo di alienazione.
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